È in vigore da oggi, 8 gennaio 2011, il nuovo comma 2 dell’art. 2343-ter c.c., come sostituito dal DLgs. 29 novembre 2010 n. 224, in materia di conferimenti in natura o crediti senza relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale ex art. 2343 comma 1 c.c..
Ai sensi della nuova disposizione normativa, fuori dai casi di conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario (per i quali è possibile utilizzare come valore di conferimento il prezzo medio ponderato a cui sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento), non è altresì richiesta la relazione di cui all’art. 2343 comma 1 c.c. qualora il valore Ai sensi della nuova disposizione normativa, fuori dai casi di conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario (per i quali è possibile utilizzare come valore di conferimento il prezzo medio ponderato a cui sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento), non è altresì richiesta la relazione di cui all’art. 2343 comma 1 c.c. qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:
- al fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento, a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento;
- al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai princìpi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.
La prima novità che si riscontra nel nuovo testo dell’art. 2343-ter comma 2 c.c. attiene al suo inciso iniziale (“Fuori dei casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all’articolo 2343, primo comma, qualora...”). La relazione illustrativa del DLgs. 224/2010 sottolinea come la modifica intenda chiarire che le modalità di valutazione di cui all’art. 2343-ter comma 2 c.c. possono trovare applicazione anche nel caso di conferimenti di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, qualora a questi non sia applicabile il primo comma (ad esempio, perché non siano negoziati sul mercato regolamentato da almeno sei mesi).
Rispetto alla previgente versione dell’art. 2343-ter comma 2 c.c. si segnala, poi, la sostituzione del riferimento al “valore equo” ricavato da un bilancio, che riproduceva la terminologia utilizzata nella Direttiva 2006/68/CE, con quello al “fair value”, per il quale occorre fare riferimento ai princìpi contabili internazionali adottati dall’Unione europea (cfr. il nuovo quinto comma dell’art. 2343-ter c.c., inserito dall’art. 1 comma 1 lett. b) del DLgs. 224/2010). La precisazione appare opportuna dal momento che la precedente definizione di “valore equo” aveva destato più di una perplessità, non risultando chiaro se con la stessa si fosse inteso fare riferimento appunto al “fair value” ovvero ad un valore rilevato in modo corretto secondo la normativa applicabile ai bilanci del soggetto che effettua il conferimento.
Viene precisato, inoltre, che il valore del bene da conferire senza relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale deve essere reperito non da un generico bilancio, ma dal bilancio dell’esercizio precedente rispetto a quello nel quale è effettuato il conferimento; ciò – spiega la Relazione illustrativa – starebbe a significare “che il conferimento in natura … deve essere eseguito entro il termine dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio da cui viene tratto il valore al fine di evitare che il valore di riferimento sia eccessivamente obsoleto”. La puntualizzazione in esame preclude la possibilità di utilizzare bilanci infrannuali. Circostanza non espressamente precisata, dal momento che sussiste il chiaro riferimento della Direttiva ai soli conti annuali.
La stima dell’esperto può anche essere preordinata al conferimento
Nel caso in cui, invece che al bilancio dell’esercizio precedente, si scelga di fare riferimento ad una stima già effettuata anteriormente al conferimento ovvero preordinata ab origine al conferimento medesimo (opzione confermata dalla Relazione illustrativa), non dovrà più farsi riferimento al “valore equo”, bensì semplicemente al “valore” risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai princìpi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento.È da registrare, infine, la specificazione che l’indipendenza del perito deve sussistere non solo con riguardo a chi effettua il conferimento e alla società, ma anche rispetto ai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima.