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Contribuzione corrente «in regola» per ottenere la rateazione dei crediti INPS Insieme al riconoscimento incondizionato del debito, è uno dei requisiti precisati dall’Istituto previdenziale nel messaggio n. 1484 diffuso ieri

Con il messaggio n. 1484 di ieri, 21 gennaio 2011, l’INPS prosegue nella serie di chiarimenti in merito al nuovo sistema di riscossione dei propri crediti contributivi previsto dall’art. 30 del DL 78/2010.
L’entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione dei crediti dell’Istituto – che dal 1° gennaio 2011 avviene attraverso l’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo – ha infatti comportato la necessità di rivedere le modalità di gestione delle rateazioni in fase amministrativa.

Con la precedente circolare n. 4 del 13 gennaio 2011, l’INPS ha definito il profilo disciplinare della materia e ha fornito le indicazioni relative agli effetti derivanti dalle nuove disposizioni di legge.
Come chiarito dall’Istituto nel precedente intervento, il piano di ammortamento che regola l’estinzione in forma rateale del debito non viene più trasferito ad Equitalia con le procedure previgenti al 31 dicembre 2010, ed è stato inoltre precisato che il versamento delle rate accordate nel piano di ammortamento deve avvenire attraverso il modello F24.
Con quest’ultimo messaggio l’INPS spiega che, al fine di consentire la corretta canalizzazione dei versamenti delle rate, la lettera di accoglimento della domanda emessa dalle procedure riporterà anche le modalità di compilazione della sezione INPS del modello F24. Viene quindi riportato l’elenco dei codici e delle causali che dovranno essere utilizzati dai contribuenti per il versamento delle rate.
I datori di lavoro tenuti alla denuncia UniEmens utilizzeranno il codice RC01 per i crediti non ceduti e DMDD per i crediti ceduti; i lavoratori autonomi artigiani il codice AD per i crediti ceduti e non ceduti; i lavoratori autonomi commercianti utilizzeranno il codice CD per crediti ceduti e non ceduti; i datori di lavoro agricoli e pc/cf il codice DLAS per i crediti ceduti e non ceduti ; i lavoratori autonomi agricoli utilizzeranno il codice DLAA per i crediti ceduti e non ceduti; i committenti e altri iscritti alla gestione separata il codice COC per i crediti non ceduti; infine, i liberi professionisti iscritti alla gestione separata utilizzeranno il codice POC per crediti non ceduti.
Lo stesso Ente previdenziale informa che, prossimamente, verrà comunicata la sostituzione dei codici “RC01”, “COC” e “POC” con nuovi codici causale, consentendo così un efficace controllo mensile dei versamenti effettuati.
L’INPS, nel corso di quest’ultimo intervento, spiega che la nuova modalità di gestione ha comportato la modifica del provvedimento di “accoglimento richiesta rateazione”, delle relative “avvertenze” e dell’atto di “sottoscrizione del piano di ammortamento e di dichiarazione del contribuente”.
Nello specifico, sono state apportate modifiche alla prima pagina della lettera di accoglimento della richiesta di rateazione, per poter fornire al contribuente le istruzioni in merito alle modalità di versamento delle rate concesse. L’INPS evidenzia che il testo del provvedimento è il medesimo per tutte le gestioni, eccezion fatta – date le peculiarità – per le aziende con dipendenti che operano con il sistema UniEmens e le aziende agricole.
La condizione deve sussistere per l’intera durata della rateazione
Inoltre, l’INPS precisa che, tra i requisiti essenziali per definire favorevolmente la richiesta di rateazione, vi sono il regolare versamento della contribuzione corrente alla data di presentazione della domanda e il riconoscimento incondizionato del debito richiesto in rateazione. È necessario peraltro che il requisito della regolarità della contribuzione corrente sussista per tutta la durata della rateazione e, nel caso la data di sottoscrizione del piano coincida con la scadenza mensile o periodica della contribuzione dovuta, ai fini della concessione di rateazione il contribuente dovrà dimostrare l’avvenuto versamento sia della prima rata che della contribuzione corrente.
Lo stesso Istituto previdenziale ammonisce che, in caso di irregolarità alla data di sottoscrizione ovvero in assenza della stessa sottoscrizione nel termine di 10 giorni dall’emissione della lettera di accoglimento, i crediti oggetto di dilazione verranno richiesti con un avviso di addebito avente valore di titolo esecutivo, consegnato contestualmente all’Agente della Riscossione per l’avvio delle procedure di recupero.
Infine l’INPS precisa che la nuova modalità di gestione delle dilazioni trova applicazione, oltre che per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2011, anche per quelle già definite con l’accoglimento anteriormente alla stessa data e in attesa di essere gestite con le pregresse modalità.

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