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In vigore da oggi il nuovo Codice dell’Amministrazione digitale Il DLgs. 235 del 2010 introduce soluzioni tecnologiche come la firma elettronica avanzata e una nuova disciplina del documento informatico

Entra oggi in vigore il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (Cad), dopo le integrazioni e modifiche introdotte dal DLgs. 30 dicembre 2010 n. 235, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2011, Suppl. Ordinario n. 8.
Tale decreto, emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 33 della L. 18 giugno 2009 n. 69, aggiorna le disposizioni dettate dal DLgs. 7 marzo 2005 n. 82, prevedendo, per l’applicazione della complessa normativa del Codice, un processo a fasi verso la progressiva digitalizzazione della Pubblica amministrazione mediante la diffusione di nuove soluzioni tecnologiche e organizzative.

Fra le novità introdotte dal DLgs. 235/2010 si segnalano, in particolare, le seguenti.
In riferimento alla firma elettronica, sono state ampliate le tipologie: accanto alla firma elettronica, a quella elettronica qualificata e a quella digitale è stata introdotta la firma elettronica avanzata (per la cui definizione, cfr. la nuova lett. q-bis dell’art. 1, comma 1 del Cad, inserita dall’art. 1, comma, 1 lett. e) del DLgs. 235/2010).
Inoltre, è stata modificata la disciplina del “documento informatico”, definito come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (art. 1, comma 1, lett. p) del Cad). Nello specifico:
- il documento informatico è liberamente valutabile in giudizio (art. 20 comma 1-bis del Cad, così come sostituito ex art. 13, comma 1, lett. b) del DLgs. 235/2010);
- il documento informatico, se sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ha efficacia probatoria pari a quella della scrittura privata, ai sensi dell’art. 2702 c.c., facendo piena prova fino a querela di falso (art. 21 comma 2 del Cad, così come sostituito ex art. 14, comma  1 lett. b) del DLgs. 235/2010).
Con firma elettronica qualificata o con firma digitale devono essere obbligatoriamente sottoscritti, a pena di nullità, gli atti di costituzione e trasferimento di diritti reali immobiliari, se fatti con documento informatico (nuovo comma 2-bis dell’art. 21 del Cad, inserito dall’art. 14 citato).
Una specifica disciplina è stata, poi, dettata per: copie informatiche di documenti analogici (art. 22 del Cad, così come sostituito ex art. 15 del DLgs. 235/2010), copie analogiche di documenti informatici (art. 23 del Cad, così come sostituito ex art. 16, comma 1 del DLgs. 235/2010), duplicati e copie informatiche di documenti informatici (nuovo art. 23-bis del Cad, introdotto dall’art. 16, comma 2 del DLgs. 235/2010).
Riguardo la conservazione dei documenti informatici, viene invece prevista la gestione da parte di un responsabile, che si potrà avvalere di altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche (art. 44 del Cad, così come modificato dall’art. 30, comma 1, lett. b) del DLgs. 235/2010, che ha introdotto i due nuovi commi 1-bis e 1-ter).
Viene introdotta la figura dei “Conservatori accreditati” dei documenti
Viene, quindi, introdotta la figura dei “Conservatori accreditati”, soggetti, pubblici o privati, che ottengono, mediante richiesta di accreditamento presso il DigitPA, il riconoscimento del possesso dei requisiti di qualità e sicurezza per effettuare la conservazione dei documenti informatici e la certificazione dei relativi processi. Per i soggetti privati sono richieste le seguenti condizioni:
- costituzione in società di capitali;
- capitale sociale non inferiore a 200.000 euro (nuovo art. 44-bis del Cad, inserito dall’art. 30, comma 2 del DLgs. 235/2010).
Infine, per i pagamenti informatici sono state previste una serie di strumenti operativi (carte di debito, carte di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile) per effettuare i pagamenti spettanti alle PA. Sono fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative (art. 5 del Cad, così come sostituito ex art. 4, comma 1 del DLgs. 235/2010).

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