Sanzioni congelate sul blocco delle compensazioni L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro, scatteranno solo quando sarà emanato il DM attuativo
Per le compensazioni effettuate sino a quando non sarà emanato il provvedimento attuativo delle disposizioni che consentono, invece, di azzerare le posizioni debitorie con crediti delle stesse imposte, non saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 31 della manovra estiva (DL 78/2010, conv. L. 122/2010).
In ogni caso, ai fini della limitazione prevista dalla norma, il debito definitivo non consente di compensare crediti anche per importi eccedenti il debito stesso. Di fatto, dunque, si deve prima eliminare la posizione debitoria se superiore a 1.500 euro, laddove riferita a debiti erariali.
Sono queste le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della Forum organizzato ieri, 14 gennaio 2011, da Italia Oggi, dove sono state fornite alcune indicazioni in merito al contenuto della manovra finanziaria per il 2011 e della manovra estiva. Peraltro, a queste indicazioni è seguito un comunicato stampa di ieri, con il quale è stato chiarito l’ambito di applicazione dell’art. 31 del DL 78/2010 ai fini sanzionatori.
La norma, come noto, prevede che, in caso di debiti iscritti a ruolo relativi ad imposte erariali per i quali è definitivamente scaduto il termine di pagamento, di importo superiore a 1.500 euro, non sia possibile la compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241 del 1997 (e dunque in compensazione orizzontale) con crediti erariali. Laddove si operi la compensazione in violazione della norma, viene prevista una sanzione del 50%, prendendo come base di riferimento il minore tra il debito definitivo e l’importo indebitamente compensato. Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito formulato da Italia Oggi, ha affermato che, anche in caso di crediti eccedenti il debito, si deve procedere, preliminarmente, ad azzerare la posizione debitoria. Di fatto, dunque, una interpretazione che rappresenta un blocco generalizzato per le compensazioni nella situazione di specie tenendo conto, peraltro, che la norma è operativa dal 1° gennaio 2011 e trova applicazione pratica il prossimo 17 gennaio.
L’art. 31 prevede inoltre che è comunque ammesso il pagamento anche parziale delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione con crediti relativi alle stesse imposte, ma tale modalità deve essere disciplinata con un apposito decreto ministeriale.
Su questo aspetto è intervenuto il citato comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate, con il quale si afferma come, nelle more della emanazione del provvedimento, nessuna sanzione verrà applicata in caso di compensazione effettuata da contribuenti nei confronti dei quali vi è un debito iscritto a ruolo e definitivo per un importo superiore a 1.500 euro, a condizione che l’operazione di compensazione non vada a intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti, quindi consentendo di compensare l’eventuale eccedenza del credito rispetto al debito iscritto a ruolo.
La compensazione non deve intaccare i crediti per pagare i ruoli esistenti
Va comunque considerato come la non sanzionabilità dei comportamenti tenuti opererà sino a quando il provvedimento non verrà emanato, ma senza che questo implichi il superamento della interpretazione fornita dall’Agenzia a Italia Oggi. Quindi, il quadro che viene a delinearsi si può così sintetizzare :- dal 1° gennaio 2011 il contribuente con debiti erariali scaduti per un importo superiore a 1500 euro, non potrebbe utilizzare in compensazione orizzontale crediti erariali anche se di ammontare superiore al debito;
- vi è una previsione in base alla quale una normativa secondaria da emanare consentirà invece la compensazione dei debiti definitivi con i crediti a disposizione del contribuente;
- sino alla attuazione di tale previsione, non saranno irrogate sanzioni per le compensazioni effettuate dai contribuenti interessati da ruoli definitivamente scaduti, purché riguardino solo l’eccedenza del credito rispetto ai debiti iscritti a ruolo.
Vi è da dire che, in considerazione del momento in cui è entrata in vigore la disposizione di cui al DL n. 78/2010, sarebbe stato apprezzabile un intervento da parte dell’Amministrazione finanziaria non così ravvicinato rispetto alla prima applicazione concreta della norma. Ciò anche in relazione al fatto che dovranno essere ben definiti i contenuti del decreto, in considerazione della formulazione letterale della disposizione normativa che fa riferimento alle stesse imposte e non, in generale, a tutti i crediti erariali. Anche se, in linea di principio, dovrebbe essere privilegiata una lettura riferita a debiti e crediti erariali. Appare altresì opportuno ricordare come il blocco delle compensazioni non può comunque interessare quei contribuenti che hanno ottenuto la sospensione ovvero la rateazione del proprio debito nei confronti dell’erario.