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Bonus energia, conto alla rovescia per i lavori “incompiuti” nel 2010

Bonus energia, conto alla rovescia
per i lavori “incompiuti” nel 2010

Ultimi giorni per comunicare alle Entrate le spese sostenute lo scorso anno per interventi ancora in corso
Scadenza in vista per residenti, non residenti e titolari di reddito d’impresa, proprietari di immobili oggetto di lavori di riqualificazione energetica iniziati nel 2010, non ancora ultimati e quindi in corso anche nel 2011. Per usufruire dell’agevolazione che concede loro una detrazione Irpef o Ires pari al 55% dei costi, dovranno comunicare via web, entro il 31 marzo, all’Agenzia delle Entrate, le spese sostenute nel 2010.
 
Dal 2009, infatti, come previsto dal Dl 185/2008, per gli interventi che si protraggono per più periodi d’imposta, occorre inviare alle Entrate, entro 90 giorni dalla fine dell’anno in cui sono stati effettuati i pagamenti, una comunicazione telematica dei costi sostenuti in quella determinata annualità (provvedimento del 6 maggio 2009). Un modello per ogni anno, quindi, rispettando sempre gli stessi termini e le stesse modalità, fino a conclusione lavori.
In breve, il 31 marzo è l’ultimo giorno utile per informare l’Agenzia delle Entrate delle somme versate nel 2010 per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che proseguono quest’anno.
 
Si tratta dell’incentivo introdotto dalla legge finanziaria 2007 per quel solo anno e poi prorogato fino al 31 dicembre 2011. Il beneficio non è cumulabile con altri bonus previsti per gli stessi interventi (ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio).
 
Un’agevolazione a tutto campo
Vasta la platea dei possibili beneficiari; possono infatti applicare lo sconto:
  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Ma anche:
  • i titolari di un diritto reale sull’immobile
  • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni del fabbricato
  • gli inquilini
  • chi detiene l’immobile in comodato.
Ammessi alla detrazione anche i familiari conviventi del proprietario dell’immobile se hanno pagato i lavori. In tal caso, però, l’estensione del beneficio va intesa soltanto in ambito privatistico, in pratica per gli immobili a uso abitativo.
 
Piccole ma sostanziali modifiche
In vista della scadenza, forse è bene fare il punto su cosa non dimenticare per non lasciarsi sfuggire lo sconto fiscale o incorrere in sanzioni.
I principali aggiornamenti da segnalare riguardano non tanto la normativa, quanto determinate procedure.
Una novità essenziale è entrata in vigore il 1° luglio dello scorso anno. Da quella data, infatti, banche e Poste devono operare una trattenuta, a titolo d’acconto, pari al 10% dell’imposta sui redditi dovuta, sui bonifici emessi dai contribuenti a favore delle ditte che hanno eseguito i lavori di riqualificazione (articolo 25 del Dl 78/2010).
Il pagamento mediante bonifico è diventata “prassi” necessaria per usufruire del bonus fiscale. Fanno eccezione i titolari di reddito d’impresa, che possono effettuare il pagamento con modalità diversa, e le opere effettuate in leasing. In quest’ultimo caso, è chi usufruisce della detrazione ad assolvere gli adempimenti documentali richiesti dalla norma, mentre la società di leasing attesta solamente il termine dei lavori e il costo sostenuto.
Un’ultima precisazione, sul bonifico - quando necessario - va indicata la causale della spesa e il codice fiscale o la partita Iva del destinatario della somma.
 
La fine dei lavori e la comunicazione all’Enea
Per accedere al bonus, è comunque necessario inviare all’Enea, entro 90 giorni dalla chiusura delle operazioni di riqualificazione, i documenti relativi agli interventi realizzati affinché l’ente possa verificare il conseguimento degli obiettivi e l’effettiva diminuzione del fabbisogno energetico.
Si tratta della copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e della scheda informativa riguardante il tipo di lavori eseguiti. L’indirizzo è http://efficienzaenergetica.acs.enea.it.
Anche in questo caso la trasmissione è soltanto telematica.
 
Modello e guida, è tutto in Rete
Dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate è possibile scaricare il modello da utilizzare per la comunicazione in scadenza. Può essere inviato, esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati, entro il 31 marzo. In Rete anche il software di compilazione e le specifiche tecniche.
 
Maggiori approfondimenti e risposte su interventi agevolabili, limiti della detrazione, documenti da esibire e conservare, nella guida on line dell’Agenzia, “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”.
Anna Maria Badiali
fonte fiscoggi

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