Dal 20 marzo, mediazione obbligatoria anche in campo bancario e finanziario L’ABI illustra la disciplina della mediazione alla luce del DLgs. 28/2010 e del DM 180/2010
Dal 20 marzo, mediazione obbligatoria anche in campo bancario e finanziario
L’ABI illustra la disciplina della mediazione alla luce del DLgs. 28/2010 e del DM 180/2010
L’ABI, con la circolare n. 8 del 4 marzo 2011, si è soffermata sui principali aspetti legati alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui al DLgs. 4 marzo 2010 n. 28, pubblicato sulla G.U. 5 marzo 2010 n. 53 (già oggetto di disamina dalla circ. ABI n. 9 del 15 aprile 2010, cfr. “La mediazione civile e commerciale contiene i costi e riduce i tempi” del 16 aprile 2010).
L’ABI, nello specifico, ha fatto il punto sulla disciplina e ha evidenziato i profili che fino ad ora sono venuti maggiormente all’attenzione delle banche.
Innanzitutto, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DLgs. 28/2010, le parti sono vincolate a esperire il procedimento di mediazione, prima di adire le vie giudiziali, per la risoluzione delle controversie vertenti su alcune materie tassativamente previste dal Legislatore. In questi casi, il tentativo di mediazione è obbligatorio, più precisamente costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Fra le altre materie previste vi sono i contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Con particolare riguardo ai contratti bancari e finanziari, il decreto prevede che l’obbligo di esperire preventivamente il procedimento di mediazione possa essere assolto ricorrendo alternativamente:
- a uno degli organismi abilitati alla mediazione di cui al DLgs. 28/2010;
- alla Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la CONSOB, ove si intenda risolvere una controversia avente ad oggetto la presunta violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza che sorgono dai contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento (DLgs. 8 ottobre 2007 n. 179);
- all’Arbitrato Bancario Finanziario, per le controversie relative all’accertamento di diritti, obblighi e facoltà nascenti da operazioni e servizi bancari e finanziari (art. 128-bis del DLgs. 1° settembre 1993 n. 385).
A tal proposito, si osserva che la mediazione obbligatoria entrerà a regime il prossimo 20 marzo 2011, salvo per le controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali è stata prevista una proroga di dodici mesi dall’art. 2 comma 16-decies del DL 225/2010.
È bene osservare, poi, che con il DM 18 ottobre 2010 n. 180 (pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258) è stato emanato, in attuazione dell’art. 16 del DLgs. 28/2010, il regolamento attuativo recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi.
In primo luogo, la disciplina del DLgs. 28/2010 non ha imposto alla banca espressi obblighi informativi relativi alla condizione di procedibilità.
In merito – ha osservato l’ABI – per quanto riguarda i servizi bancari l’informativa va resa nella comunicazione di risposta al reclamo. L’informativa, inoltre, potrebbe essere data al cliente nei fogli informativi.
Per i servizi di investimento, l’informativa potrebbe essere inserita utilmente nei contratti con il cliente.
In generale, l’ABI ha sottolineato l’utilità dell’inserimento nel contratto di una clausola di mediazione al fine di individuare preventivamente uno o più organismi preposti alla procedura di conciliazione, facendo comunque salva la possibilità per il cliente di sottoporre la controversia alla Camera di conciliazione e arbitrato o all’Arbitrato Bancario Finanziario, e la possibilità per entrambe le parti di indicare successivamente, in modo concorde, un organismo di conciliazione diverso da quello così prescelto.
In secondo luogo, l’ABI ha voluto sottolineare che per la clausola di mediazione anzidetta dovrebbe escludersi il carattere vessatorio “presunto” ai sensi dell’art. 33 comma 2 lett. t) e u) del DLgs. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. Codice del consumo).
L’ABI, nello specifico, ha fatto il punto sulla disciplina e ha evidenziato i profili che fino ad ora sono venuti maggiormente all’attenzione delle banche.
Innanzitutto, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DLgs. 28/2010, le parti sono vincolate a esperire il procedimento di mediazione, prima di adire le vie giudiziali, per la risoluzione delle controversie vertenti su alcune materie tassativamente previste dal Legislatore. In questi casi, il tentativo di mediazione è obbligatorio, più precisamente costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Fra le altre materie previste vi sono i contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Con particolare riguardo ai contratti bancari e finanziari, il decreto prevede che l’obbligo di esperire preventivamente il procedimento di mediazione possa essere assolto ricorrendo alternativamente:
- a uno degli organismi abilitati alla mediazione di cui al DLgs. 28/2010;
- alla Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la CONSOB, ove si intenda risolvere una controversia avente ad oggetto la presunta violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza che sorgono dai contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento (DLgs. 8 ottobre 2007 n. 179);
- all’Arbitrato Bancario Finanziario, per le controversie relative all’accertamento di diritti, obblighi e facoltà nascenti da operazioni e servizi bancari e finanziari (art. 128-bis del DLgs. 1° settembre 1993 n. 385).
A tal proposito, si osserva che la mediazione obbligatoria entrerà a regime il prossimo 20 marzo 2011, salvo per le controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali è stata prevista una proroga di dodici mesi dall’art. 2 comma 16-decies del DL 225/2010.
È bene osservare, poi, che con il DM 18 ottobre 2010 n. 180 (pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258) è stato emanato, in attuazione dell’art. 16 del DLgs. 28/2010, il regolamento attuativo recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi.
Utile inserire nel contratto una clausola di mediazione
Premesso quanto sopra, l’ABI ha esaminato alcune questioni sollevate dall’entrata in vigore della normativa sulla mediazione obbligatoria.In primo luogo, la disciplina del DLgs. 28/2010 non ha imposto alla banca espressi obblighi informativi relativi alla condizione di procedibilità.
In merito – ha osservato l’ABI – per quanto riguarda i servizi bancari l’informativa va resa nella comunicazione di risposta al reclamo. L’informativa, inoltre, potrebbe essere data al cliente nei fogli informativi.
Per i servizi di investimento, l’informativa potrebbe essere inserita utilmente nei contratti con il cliente.
In generale, l’ABI ha sottolineato l’utilità dell’inserimento nel contratto di una clausola di mediazione al fine di individuare preventivamente uno o più organismi preposti alla procedura di conciliazione, facendo comunque salva la possibilità per il cliente di sottoporre la controversia alla Camera di conciliazione e arbitrato o all’Arbitrato Bancario Finanziario, e la possibilità per entrambe le parti di indicare successivamente, in modo concorde, un organismo di conciliazione diverso da quello così prescelto.
In secondo luogo, l’ABI ha voluto sottolineare che per la clausola di mediazione anzidetta dovrebbe escludersi il carattere vessatorio “presunto” ai sensi dell’art. 33 comma 2 lett. t) e u) del DLgs. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. Codice del consumo).