Gli accertamenti esecutivi complicano la tutela del socio di snc La rettifica IVA dovrà essere per forza notificata anche al socio, vista la mancanza del ruolo
Gli accertamenti esecutivi complicano la tutela del socio di snc
La rettifica IVA dovrà essere per forza notificata anche al socio, vista la mancanza del ruolo
La neointrodotta esecutività degli avvisi di accertamento riserva molte sorprese, visto che, in sostanza, viene modificato l’intero sistema di riscossione degli importi richiesti con accertamento ai fini delle imposte sui redditi/IVA.
Una delle tante questioni che il nuovo assetto, in vigore dal prossimo 1° luglio, si trascina dietro concerne la tutela del socio di società in nome collettivo nelle cause relative a debiti tributari della società (IVA, IRAP).
Una delle tante questioni che il nuovo assetto, in vigore dal prossimo 1° luglio, si trascina dietro concerne la tutela del socio di società in nome collettivo nelle cause relative a debiti tributari della società (IVA, IRAP).
È chiaro che, stante la natura solidale e illimitata della responsabilità dei soci e ferma restando la preventiva escussione (art. 2291 e 2304 c.c.), i soci rispondono dei debiti tributariaccertati in capo alla società, ed è altrettanto chiaro che, una volta accertato il debito, è possibile notificare la cartella di pagamento direttamente al socio al fine di esigere ad esempio l’IVA, dovuta in forza di un avviso di accertamento emanato e notificato alla società (Cass. 9 maggio 2007 n. 10584; Cass. 21 aprile 2008 n. 10267).
In sostanza, non è necessario, a pena di nullità della cartella, che l’Agenzia delle Entrate notifichi al socio l’avviso emanato in capo alla società, visto che, come “correttivo” del sistema, il socio, in “deroga” all’autonomia degli atti impugnabili, in sede di impugnazione dell’atto esattivo può sollevare eccezioni relative all’atto presupposto non notificato (quindi, il ricorso contro il ruolo non dovrà essere circoscritto a vizi propri dell’atto esattivo, ma potrà contenere questioni relative alla legittimità della rettifica o alla debenza del tributo).
Se già ora tale affermazione non è stata condivisa da molti, siccome il socio deve difendersi contro un atto (la cartella) composto da codici e numerazioni che, se sono poco comprensibili per chi ha ricevuto l’accertamento, non lo sono affatto per un soggetto (il socio) che può anche essere ignaro della pretesa del Fisco creditore, per il futuro la difesa sarà semplicemente impossibile.
Infatti, una volta accertato il debito in capo alla società, se si accetta il ragionamento della Cassazione, l’atto successivo non sarà la cartella (che non vi sarà nemmeno più), ma direttamente il pignoramento. Allora, si ripresentano le problematiche già affrontate in altra sede (si veda “Pignoramento da notificare a pena di decadenza” del 4 giugno 2010), visto che il socio si trova di fronte a un atto la cui impugnabilità in sede tributaria è molto discussa (l’art. 2 del DLgs. 546/92 afferma espressamente che la giurisdizione fiscale si ferma agli atti espropriativi).
Infatti, una volta accertato il debito in capo alla società, se si accetta il ragionamento della Cassazione, l’atto successivo non sarà la cartella (che non vi sarà nemmeno più), ma direttamente il pignoramento. Allora, si ripresentano le problematiche già affrontate in altra sede (si veda “Pignoramento da notificare a pena di decadenza” del 4 giugno 2010), visto che il socio si trova di fronte a un atto la cui impugnabilità in sede tributaria è molto discussa (l’art. 2 del DLgs. 546/92 afferma espressamente che la giurisdizione fiscale si ferma agli atti espropriativi).
Occorre un radicale mutamento di giurisprudenza
Quindi, se il giudice fiscale ritiene impugnabile il pignoramento, il socio, con molta fatica, potrà contestare la debenza del tributo; in caso contrario, non potrà nemmeno fare opposizione all’esecuzione, visto che l’art. 57 del DPR 602/73, almeno sino a quando la Consulta non interverrà (la questione è stata sollevata dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 30 settembre 2009), circoscrive le opposizioni all’esecuzione alla pignorabilità dei beni.
Urge quindi un radicale mutamento di giurisprudenza, che, tra l’altro in conformità dei principi sull’omessa notifica dell’atto presupposto (Sezioni Unite 16412/2007), imponga, a pena di nullità dell’atto successivo, sia questo il pignoramento o un qualsivoglia atto esecutivo, la notifica al socio dell’accertamento IVA o IRAP.
Il problema, per fortuna, non si pone per i tributi imputati per trasparenza, poiché le Sezioni Unite (sentenza 14815/2008) hanno stabilito che l’omessa notifica al socio dell’accertamento del maggior reddito di partecipazione rende impossibile l’azionamento della fase esecutiva, in forza della nullità del ruolo non preceduto dall’accertamento.
Il problema, per fortuna, non si pone per i tributi imputati per trasparenza, poiché le Sezioni Unite (sentenza 14815/2008) hanno stabilito che l’omessa notifica al socio dell’accertamento del maggior reddito di partecipazione rende impossibile l’azionamento della fase esecutiva, in forza della nullità del ruolo non preceduto dall’accertamento.
Fonte Eutekne.info