Serve l’autorizzazione del PM per accedere nella casa/studio del commercialista Non ha rilievo il fatto che il professionista avesse la sola «residenza anagrafica» senza abitarvi
Serve l’autorizzazione del PM per accedere nella casa/studio del commercialista
Non ha rilievo il fatto che il professionista avesse la sola «residenza anagrafica» senza abitarvi
L’accesso presso la casa/studio del dottore commercialista (ma il principio vale per ogni categoria professionale, oltre che per i contribuenti) può avvenire, ai fini fiscali, solo previo ottenimento dell’apposita autorizzazione del Procuratore della Repubblica, come prevede l’art. 52 del DPR 633/72. Ove ciò non venga rispettato, gli elementi rinvenuti sono inutilizzabili, e l’accertamento, se non sorretto da ulteriori fonti, deve essere annullato.
Questa è la decisione della Corte di Cassazione, presa con la sentenza 6908 depositata lo
scorso 25 marzo.Questa è la decisione della Corte di Cassazione, presa con la sentenza 6908 depositata lo
Nel caso in oggetto, nessun rilievo ha avuto il fatto che il professionista avesse, presso l’abitazione oggetto dell’accesso, la “sola residenza anagrafica”, posto che non era un fatto contestato quello in forza del quale egli avesse “anche” la residenza.
Il disposto normativo è chiaro: se l’accesso avviene in luoghi adibiti all’esercizio di attività commerciali/professionali, è sufficiente la sola autorizzazione del capo ufficio (anche se, in base ad un censurabile orientamento, ciò non opererebbe per la Guardia di Finanza, in applicazione dell’ancestrale legge del 1929, si veda “Niente autorizzazione per i controlli della Guardia di Finanza“, in Eutekne.info dell’1° maggio 2010); se l’accesso avviene in luoghi c.d. “promiscui“, ovvero adibiti anche ad abitazione, l’autorizzazione deve provenire dal Procuratore della Repubblica; se l’accesso avviene presso l’abitazione del contribuente, l’autorizzazione deve sempre essere quella del PM, ma, in aggiunta, serve la dimostrazione digravi indizi di evasione.
Nella specie, il fatto che il luogo di accesso fosse adibito anche a residenza rendeva ovviamente necessaria l’autorizzazione giudiziaria, da qui l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti.
Dall’analisi della sentenza emerge che l’adibizione dell’immobile anche come abitazione non era un fatto contestato; al riguardo, occorre ricordare che, al pari di quanto sostenuto dalla Guardia di Finanza con la circolare 1/2008, ai fini della necessità dell’autorizzazione, occorre che la destinazione ad abitazione sia attuale ed effettiva, non essendo di certo sufficiente l’affermazione dell’imprenditore in tal senso.
Il disposto normativo è chiaro: se l’accesso avviene in luoghi adibiti all’esercizio di attività commerciali/professionali, è sufficiente la sola autorizzazione del capo ufficio (anche se, in base ad un censurabile orientamento, ciò non opererebbe per la Guardia di Finanza, in applicazione dell’ancestrale legge del 1929, si veda “Niente autorizzazione per i controlli della Guardia di Finanza“, in Eutekne.info dell’1° maggio 2010); se l’accesso avviene in luoghi c.d. “promiscui“, ovvero adibiti anche ad abitazione, l’autorizzazione deve provenire dal Procuratore della Repubblica; se l’accesso avviene presso l’abitazione del contribuente, l’autorizzazione deve sempre essere quella del PM, ma, in aggiunta, serve la dimostrazione digravi indizi di evasione.
Nella specie, il fatto che il luogo di accesso fosse adibito anche a residenza rendeva ovviamente necessaria l’autorizzazione giudiziaria, da qui l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti.
Dall’analisi della sentenza emerge che l’adibizione dell’immobile anche come abitazione non era un fatto contestato; al riguardo, occorre ricordare che, al pari di quanto sostenuto dalla Guardia di Finanza con la circolare 1/2008, ai fini della necessità dell’autorizzazione, occorre che la destinazione ad abitazione sia attuale ed effettiva, non essendo di certo sufficiente l’affermazione dell’imprenditore in tal senso.
Per l'accesso nello studio basta l'autorizzazione del capo dell'ufficio
Secondo la costante giurisprudenza di Cassazione, ove venga violato il precetto della norma si ha una lesione del principio costituzionale di inviolabilità del domicilio, con conseguente inutilizzabilità degli elementi acquisiti (cfr., ad esempio, Cass. Sezioni Unite 17 ottobre 2002 n. 16424).
La questione è diversa qualora si controverta in merito ad un accesso eseguito presso lo studio professionale o presso il luogo ove viene esercitata l’attività commerciale (eccezion fatta per documenti in merito ai quali venisse opposto il segreto professionale), posto che, almeno secondo Cass. 12 febbraio 3388/2010, nessuna nullità/inutilizzabilità può essere comminata, a diffferenza di quanto si è detto per gli accessi domiciliari (si veda “Valido l’accesso presso i locali anche senza autorizzazione del capo ufficio“, in Eutekne.info del 16 febbraio 2010).
Fonte Eutekne.info
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