Trattamento di fine rapporto agli amministratori, quale regime fiscale?
Nell’approfondimento n. 2 del 2011 Assonime fornisce chiarimenti in ordine alla disciplina fiscale del trattamento di fine mandato corrisposto agli amministratori, con particolare riferimento all’ipotesi in cui l’impresa ricorra allo strumento assicurativo al fine di costituire la provvista necessaria alla corresponsione dello stesso.
Nello specifico, per il percettore il trattamento di fine mandato costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 105, comma 1, lettera c-bis) del D.P.R. n. 917/1986, con
assoggettamento a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto, a condizione che il diritto all’indennità risulti da atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto; in mancanza di tale condizione l’intera indennità di fine mandato deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.
All’impresa erogante si applica il regime fiscale dettato per gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto relative ai rapporti di lavoro dipendente; essa, pertanto, può dedurre l’accantonamento relativo al trattamento di fine mandato nei limiti della quota maturata nell’esercizio in conformità alle disposizioni contrattuali che regolano il rapporto di collaborazione, cioè, per competenza, a prescindere dal momento in cui l’indennità verrà pagata.
Tale previsione tuttavia è subordinata alla circostanza che il diritto all’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
A garanzia del pagamento dell’indennità di fine mandato agli amministratori, le società possono stipulare apposite polizze assicurative che, oltre a garantire l’accantonamento graduale della provvista a ciò necessaria, consentono di ottenere un rendimento finanziario.
In tal caso l’impresa deve riportare i premi assicurativi nello stato patrimoniale e registrare gli accantonamenti relativi al debito di maturazione costituito dal trattamento di fine mandato nel conto economico tra i costi deducibili.
L’eventuale differenza tra il capitale maturato a scadenza e l’importo dei premi versati (c.d. rendimento di polizza) deve essere registrato come ricavo e assoggettato a ritenuta a titolo d’acconto del 12,50%. Il rendimento di polizza sconta unicamente l’imposta sostituiva del 12,50% nell’ipotesi in cui il beneficiario della medesima sia direttamente l’amministratore.
assoggettamento a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto, a condizione che il diritto all’indennità risulti da atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto; in mancanza di tale condizione l’intera indennità di fine mandato deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.
All’impresa erogante si applica il regime fiscale dettato per gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto relative ai rapporti di lavoro dipendente; essa, pertanto, può dedurre l’accantonamento relativo al trattamento di fine mandato nei limiti della quota maturata nell’esercizio in conformità alle disposizioni contrattuali che regolano il rapporto di collaborazione, cioè, per competenza, a prescindere dal momento in cui l’indennità verrà pagata.
Tale previsione tuttavia è subordinata alla circostanza che il diritto all’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
A garanzia del pagamento dell’indennità di fine mandato agli amministratori, le società possono stipulare apposite polizze assicurative che, oltre a garantire l’accantonamento graduale della provvista a ciò necessaria, consentono di ottenere un rendimento finanziario.
In tal caso l’impresa deve riportare i premi assicurativi nello stato patrimoniale e registrare gli accantonamenti relativi al debito di maturazione costituito dal trattamento di fine mandato nel conto economico tra i costi deducibili.
L’eventuale differenza tra il capitale maturato a scadenza e l’importo dei premi versati (c.d. rendimento di polizza) deve essere registrato come ricavo e assoggettato a ritenuta a titolo d’acconto del 12,50%. Il rendimento di polizza sconta unicamente l’imposta sostituiva del 12,50% nell’ipotesi in cui il beneficiario della medesima sia direttamente l’amministratore.