CESSIONE DI TELEFONI CELLULARI e DISPOSITIVI a CIRCUITO INTEGRATO – APPLICAZIONE del REVERSE CHARGE
L’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in merito all’applicabilità, a decorrere dall’1.4.2011, del meccanismo dell’inversione contabile (cd. reverse charge) ex art. 17, co. 6, lett. b) e c), D.P.R. 633/1972 alle
cessioni di telefoni cellulari e di dispositivi a circuito integrato.
Relativamente ai telefoni cellulari il reverse charge non si applica né alle cessioni effettuate dai commercianti al minuto né al caso in cui le cessioni siano accessorie alla fornitura del traffico telefonico. Relativamente ai dispositivi a circuito integrato il reverse charge si applica alle cessioni prima della loro installazione in beni destinati al consumo finale non rilevando il fatto che il cessionario abbia o meno intenzione, dopo l’acquisto, di provvedere all’installazione o all’assemblaggio di tali dispositivi.
L’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in merito all’applicabilità, a decorrere dall’1.4.2011, del meccanismo dell’inversione contabile (cd. reverse charge) ex art. 17, co. 6, lett. b) e c), D.P.R. 633/1972 alle
cessioni di telefoni cellulari e di dispositivi a circuito integrato.
Relativamente ai telefoni cellulari il reverse charge non si applica né alle cessioni effettuate dai commercianti al minuto né al caso in cui le cessioni siano accessorie alla fornitura del traffico telefonico. Relativamente ai dispositivi a circuito integrato il reverse charge si applica alle cessioni prima della loro installazione in beni destinati al consumo finale non rilevando il fatto che il cessionario abbia o meno intenzione, dopo l’acquisto, di provvedere all’installazione o all’assemblaggio di tali dispositivi.
