L’art. 1, co. 105, L. 244/2007 prevede che i contribuenti minimi debbano applicare sul reddito
un’imposta sostitutiva dell’Irpef , nonché delle addizionali comunali e regionali, pari al 20%.
I contribuenti minimi professionisti restano soggetti allapplicazione della ritenuta d’acconto, non gli altri (imprese).
Le ritenute devono considerarsi a titolo d’acconto dell'imposta sostitutiva e l’eccedenza è
utilizzabile in compensazione ovvero può essere richiesta a rimborso.
Inoltre su ciascuna fattura emessa si dovrà indicare le seguente dicitura: Operazione effettuata
senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1, co. 100, della legge finanziaria per il 2008.
Inoltre, va applicata una marca da bollo da E. 1,81 su ciascun fattura di importo superiore ad E, 77,47.
un’imposta sostitutiva dell’Irpef , nonché delle addizionali comunali e regionali, pari al 20%.
I contribuenti minimi professionisti restano soggetti allapplicazione della ritenuta d’acconto, non gli altri (imprese).
Le ritenute devono considerarsi a titolo d’acconto dell'imposta sostitutiva e l’eccedenza è
utilizzabile in compensazione ovvero può essere richiesta a rimborso.
Inoltre su ciascuna fattura emessa si dovrà indicare le seguente dicitura: Operazione effettuata
senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1, co. 100, della legge finanziaria per il 2008.
Inoltre, va applicata una marca da bollo da E. 1,81 su ciascun fattura di importo superiore ad E, 77,47.