RIMBORSO IVA TRIMESTRALI – Scadenza 02/05/11
Ai sensi dell’art. 38-bis, co. 2, D.P.R. 633/1972, per i contribuenti Iva ammessi ai rimborsi trimestrali scade il 2 maggio il termine per l'istanza di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre 2011 (gennaio, febbraio, marzo 2011) nelle ipotesi previste dall’art. 30, co. 3, D.P.R. 633/1972.
La richiesta di rimborso trimestrale va accompagnata dalle stesse garanzie previste per il rimborso Iva in dichiarazione annuale.
Ai sensi dell’art. 38-bis, co. 2, D.P.R. 633/1972, per i contribuenti Iva ammessi ai rimborsi trimestrali scade il 2 maggio il termine per l'istanza di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre 2011 (gennaio, febbraio, marzo 2011) nelle ipotesi previste dall’art. 30, co. 3, D.P.R. 633/1972.
La richiesta di rimborso trimestrale va accompagnata dalle stesse garanzie previste per il rimborso Iva in dichiarazione annuale.
