Nuove esclusioni dagli studi di settore
I risultati degli studi potranno essere utilizzati solo per la selezione dei soggetti da sottoporre a controllo con i metodi ordinari
In attesa che si completi il quadro relativo agli studi di settore per il periodo d’imposta 2010 (mancano, infatti, i modelli con le relative istruzioni, il software e i correttivi “anticrisi”), è bene segnalare l’introduzione di nuove ipotesi di esclusione dagli studi per talune categorie di soggetti.
A livello normativo, la novità è stata introdotta dai DM datati 16 marzo 2011 (relativo alla territorialità) e 22 marzo 2011 attraverso l’inserimento del nuovo art. 5 al DM 11 febbraio 2008 (recante disposizioni per la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito
rilevanti ai fini degli studi di settore).
Nello specifico, l’articolo esclude l’utilizzo dei risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore per l’azione di accertamento (di cui all’art. 10 della L. 146/98) relativamente a:
- società cooperative a mutualità prevalente di cui all’art. 2512 c.c. (nella risoluzione n. 330/2007 l’Agenzia delle Entrate aveva, invece, precisato che gli studi di settore non si applicano alle cooperative che svolgono attività “esclusivamente” a favore di soci, associati o utenti, mentre trovano applicazione per le cooperative a mutualità prevalente);
- soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali;
- soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 64.92.01 – “Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi” – e dal codice 66.19.40 – “Attività di Bancoposta”.
Nei confronti di tali soggetti, i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore possono essere utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie e non rilevano ai fini dell’applicazione dell’art. 10 comma 4-bis della L. 146/98 (norma che dispone l’esonero dagli accertamenti di tipo presuntivo in materia di imposte dirette ed IVA per i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori al livello di congruità, qualora l’ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati).
Nella tabella in calce all’articolo, si riepilogano le ulteriori cause di esclusione e di inapplicabilità dagli studi di settore la cui sussistenza deve essere segnalata in UNICO 2011 con gli appositi codici da inserire nei quadri preposti alla determinazione del reddito.
Si ricorda, inoltre, che taluni soggetti sono comunque tenuti a compilare il modello di comunicazione dei dati rilevanti, ancorché sia precluso nei loro confronti l’accertamento in base agli studi di settore. Si tratta, in particolare, dei soggetti che:
- hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro e inferiore a 7.500.000 euro;
- rientrano in una delle cause di esclusione previste nelle ipotesi di cessazione dell’attività, liquidazione ordinaria e non normale svolgimento dell’attività.
A livello normativo, la novità è stata introdotta dai DM datati 16 marzo 2011 (relativo alla territorialità) e 22 marzo 2011 attraverso l’inserimento del nuovo art. 5 al DM 11 febbraio 2008 (recante disposizioni per la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito
rilevanti ai fini degli studi di settore).
Nello specifico, l’articolo esclude l’utilizzo dei risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore per l’azione di accertamento (di cui all’art. 10 della L. 146/98) relativamente a:
- società cooperative a mutualità prevalente di cui all’art. 2512 c.c. (nella risoluzione n. 330/2007 l’Agenzia delle Entrate aveva, invece, precisato che gli studi di settore non si applicano alle cooperative che svolgono attività “esclusivamente” a favore di soci, associati o utenti, mentre trovano applicazione per le cooperative a mutualità prevalente);
- soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali;
- soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 64.92.01 – “Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi” – e dal codice 66.19.40 – “Attività di Bancoposta”.
Nei confronti di tali soggetti, i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore possono essere utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie e non rilevano ai fini dell’applicazione dell’art. 10 comma 4-bis della L. 146/98 (norma che dispone l’esonero dagli accertamenti di tipo presuntivo in materia di imposte dirette ed IVA per i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori al livello di congruità, qualora l’ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati).
Applicazione al periodo d’imposta 2010
La disposizione si applica limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.Nella tabella in calce all’articolo, si riepilogano le ulteriori cause di esclusione e di inapplicabilità dagli studi di settore la cui sussistenza deve essere segnalata in UNICO 2011 con gli appositi codici da inserire nei quadri preposti alla determinazione del reddito.
Si ricorda, inoltre, che taluni soggetti sono comunque tenuti a compilare il modello di comunicazione dei dati rilevanti, ancorché sia precluso nei loro confronti l’accertamento in base agli studi di settore. Si tratta, in particolare, dei soggetti che:
- hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro e inferiore a 7.500.000 euro;
- rientrano in una delle cause di esclusione previste nelle ipotesi di cessazione dell’attività, liquidazione ordinaria e non normale svolgimento dell’attività.