Per compensare importi sopra i 10mila euro già dal 16 maggio, l'istanza va anticipata ad aprile
Il 2 maggio scadono i termini per la presentazione del modello relativo alla richiesta di rimborso e/o compensazione dell'Iva a credito nella liquidazione del primo trimestre, secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 38-bis del Dpr 633/1972.
Il modello TR, disponibile sui siti dell'Agenzia delle Entrate e del ministero dell'Economia e delle Finanze, deve essere presentato - esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati - entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Se il termine scade di sabato (come per il trimestre in esame) o in un giorno festivo, è prorogato al lunedì successivo (circolare n. 6/2002).
Il termine è perentorio, in quanto espressamente previsto dalla norma di riferimento: "Non si tiene conto delle istanze presentate oltre il termine indicato nel primo e secondo comma" (articolo 1, ultimo comma, decreto 23/07/1975 - risoluzione n. 571164/1988).
E' tuttavia prevista la possibilità, entro la scadenza del termine di presentazione, di inviare una istanza correttiva qualora il contribuente intenda rettificare o integrare un'istanza già presentata.
Il modello, approvato con provvedimento del 19 marzo 2009, è stato integrato dal provvedimento del 18 marzo 2010 per aggiornare le istruzioni alle nuove regole comunitarie in materia di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini Iva e delle nuove norme per l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva trimestrali.
Nella formulazione attuale, il modello si compone del frontespizio, di un modulo comprendente i quadri TA - TB - TC - TD e di un prospetto riepilogativo, il quadro TE, dedicato alla società controllante partecipante alla liquidazione Iva di gruppo.
Il modello TR, disponibile sui siti dell'Agenzia delle Entrate e del ministero dell'Economia e delle Finanze, deve essere presentato - esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati - entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Se il termine scade di sabato (come per il trimestre in esame) o in un giorno festivo, è prorogato al lunedì successivo (circolare n. 6/2002).
Il termine è perentorio, in quanto espressamente previsto dalla norma di riferimento: "Non si tiene conto delle istanze presentate oltre il termine indicato nel primo e secondo comma" (articolo 1, ultimo comma, decreto 23/07/1975 - risoluzione n. 571164/1988).
E' tuttavia prevista la possibilità, entro la scadenza del termine di presentazione, di inviare una istanza correttiva qualora il contribuente intenda rettificare o integrare un'istanza già presentata.
Il modello, approvato con provvedimento del 19 marzo 2009, è stato integrato dal provvedimento del 18 marzo 2010 per aggiornare le istruzioni alle nuove regole comunitarie in materia di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini Iva e delle nuove norme per l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva trimestrali.
Nella formulazione attuale, il modello si compone del frontespizio, di un modulo comprendente i quadri TA - TB - TC - TD e di un prospetto riepilogativo, il quadro TE, dedicato alla società controllante partecipante alla liquidazione Iva di gruppo.