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SISTRI, entro il 30 aprile il versamento del contributo per il 2011

SISTRI, entro il 30 aprile il versamento del contributo per il 2011

Con un manuale operativo, sono rese note alcune disposizioni contenute in un decreto e nel Testo Unico sul SISTRI, non ancora pubblicati in Gazzetta
Lo scorso 20 aprile sul sito del SISTRI (www.sistri.it) è stato pubblicato il manuale operativo contenente tutte le informazioni inerenti il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Il SISTRI, si ricorda, è un sistema che nasce su iniziativa del Ministero dell’Ambiente al fine di informatizzare l’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.
Il manuale operativo del SISTRI in oggetto è aggiornato con le modifiche contenute in un decreto del Ministero dell’Ambiente e con le nuove disposizioni contenute nel Testo Unico sul SISTRI, che nelle ultime settimane sono stati annunciati, ma non ancora pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, il predetto manuale tiene conto della
proroga al 30 aprile della data del versamento del contributo dovuto per l’anno solare 2011 per l’iscrizione al Sistema di tracciabilità in questione, stabilita dall’articolo 7 del Testo Unico sul SISTRI (nel par. 6.2.1 del manuale ne viene riportato un estratto).
Tale contributo è versato da ciascun soggetto obbligato per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale (art. 4, comma 2, DM 17 dicembre 2009). In caso di unità locali per le quali è stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unità operativa, il contributo è versato per ciascun dispositivo USB richiesto. Le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, mentre quelle che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all’articolo 212 , comma 8 del T.U. dell’Ambiente (DLgs. n. 152/2006), versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.
Il documento del SISTRI del 19 aprile 2011, inoltre, precisa che i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, DM 9 luglio 2010 possono portare in detrazione la quota in eccesso versata nel 2010 sull’entità dei contributi dovuti per l’anno 2011, rimasti immutati rispetto all’anno precedente (gli importi del contributo sono indicati nell’Allegato II al DM 17 dicembre 2009). La disposizione riguarda:
- gli enti e le imprese produttrici di rifiuti pericolosi;
- gli imprenditori agricoli fino a 10 addetti e con quantitativi annui di rifiuti pericolosi prodotti inferiori a 400 kg;
- i Comuni con meno di 5000 abitanti.
Di conseguenza, se il contributo versato per l’anno 2010 è stato di 120 euro e nel caso in cui il livello dei contributi rimanga invariato anche per gli anni successivi al 2011 si delinea il quadro riportato nelle tabelle che seguono in calce al presente contributo.
Qualora nel corso del 2010 sia stato prodotto un quantitativo di rifiuti pericolosi superiore ai limiti indicati nella tabella che segue, tale da comportare un nuovo livello di contributo per il 2011, il credito derivante dall’eccedenza versata nel 2010 va compensato con il nuovo livello di contributo dovuto.
Si ricorda che, come stabilito dall’Allegato II al DM 17 dicembre 2009, i produttori di rifiuti pericolosi che producono anche rifiuti non pericolosi pagano solo il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.
Infine, si ricorda che i soggetti obbligati a dichiarare i dati su prodotto, smaltito e recuperato nel 2010, devono inviare il MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) entro il 30 aprile 2011.

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