SISTRI, in Gazzetta Ufficiale il testo unico
E' stato pubblicato sulla GU del 26 aprile il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 recante "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102". A seguito del difficoltoso avvio dell'operatività del SISTRI, il Ministero ha ritenuto di raccogliere, nell'ottica della certezza del diritto e dell'uniformità della relativa interpretazione, in un testo unico coordinato i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010, in particolare raggruppando le definizioni, ridefinendo il testo di varie disposizioni - ivi inclusi gli allegati - che sono state modificate nel frattempo con i predetti decreti ministeriali, come anche non riproducendo le norme che, prevedendo specifici termini temporali, ormai scaduti, entro i quali dovevano essere effettuate le iscrizioni al predetto sistema, hanno ormai esaurito la loro funzione. A tale fine è stato emanata il decreto n. 52/2011 che stabilisce che la data di avvio dell'operatività del SISTRI è il 1° ottobre 2010 e che è gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.Iscrizione obbligatoria
Sono obbligati ad aderire al SISTRI:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, che hanno più didieci dipendenti; le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti;
c) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
d) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
e) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
f) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale; nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;
g) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco in attesa del successivo trasporto;
h) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
i) i soggetti di cui all'articolo 5.
Iscrizione volontaria
Possono aderire su base volontaria al SISTRI:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che non hanno più di dieci dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, diversi dai soggetti già tenuti ad aderire in base all'articolo 3, comma 1, lettera b);
c) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
d) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;
e) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Modalità di iscrizione
Le modalità di iscrizione dell'operatore al SISTRI sono descritte nell'.
Il modulo di iscrizione è reso disponibile sul sito internet http://www.sistri.it/.
I soggetti di cui agli articoli 3 e 5 si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle attività o al verificarsi dei presupposti per i quali i medesimi articoli dispongono l'obbligo di iscrizione.
Contributo di iscrizione al SISTRI
La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI, a carico degli operatori iscritti, è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.
Il contributo va versato annualmente da ciascun operatore iscritto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale.
In caso di unità locali per le quali è stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unità operativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), il contributo va versato per ciascun dispositivo USB richiesto.
Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.
Gli enti e le imprese di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.
Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell'iscrizione.
Negli anni successivi il contributo va versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono.
Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero dei dipendenti occupato si è modificato rispetto all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.
L'importo e le modalità di versamento dei contributi sono indicati nell'Allegato II. L'ammontare del contributo può essere rideterminato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
(Ministero dell'Ambiente)