Distretti turistico-alberghieri (art. 3): nei territori costieri e su richiesta delle imprese del settore operanti negli stessi territori, possono essere istituiti distretti turistico-alberghieri per riqualificare e rilanciare l’offerta
turistica nazionale e internazionale.
A tali distretti si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria e fiscale previste per le «zone a burocrazia zero» (art. 43, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010).