Passa ai contenuti principali

Mediazione, l’assistenza legale obbligatoria sarebbe un passo indietro

Mediazione, l’assistenza legale obbligatoria sarebbe un passo indietro

Il consigliere del CNDCEC Ruscetta ribadisce che, assecondando la posizione degli avvocati, «si perde l’occasione per una riforma importante»

Un aggravio sicuro di costi e, ancora una volta, la sensazione che si stia perdendo un’occasione. Ne è convinto Felice Ruscetta, consigliere del CNDCEC con delega alle funzioni giudiziarie e presidente della Fondazione ADR Commercialisti, dopo l’ultimo incontro tra il capo dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e il presidente del Consiglio Nazionale Forense (CNF), Guido Alpa.
Al centro dell’incontro, svoltosi il 17 maggio scorso, le modifiche al sistema della mediazione di cui al DLgs. 28/2010, sulla base dell’impegno preso il 10 maggio dal Ministro della Giustizia, Angelino Alfano, di costituire una cabina di regia permanente con l’avvocatura per il suo coinvolgimento nella giurisdizione, la promozione della negoziazione assistita affidata ai difensori, l’introduzione di limiti per valore alla mediazione obbligatoria o, in alternativa, la fissazione di tariffe graduate .
Come ha spiegato il CNF in un comunicato stampa diramato a seguito dell’incontro di tre giorni fa, viene confermata la proposta dell’assistenza tecnica obbligatoria dell’avvocato in tutti i procedimenti di mediazione, così come la soppressione:
- dell’obbligo di informazione del cliente;
- della sanzione dell’annullamento del mandato.
Inoltre, si è ipotizzata l’interpretazione estensiva delle tabelle vigenti, con la
necessità di una revisione delle stesse (l’attuale sistema di calcolo è fermo, infatti, a quello del 2004).
Rinvio, invece, per le altre questioni sollevate nell’incontro precedente con il Ministro Alfano. Nello specifico:
- obbligatorietà della mediazione;
- competenza territoriale dei mediatori;
- requisiti di imparzialità e indipendenza;
- patrocinio a spese dello Stato.
“Restiamo contrari a queste ipotesi di modifica” commenta ancora Ruscetta, ricordando comunque che “noi commercialisti siamo compatti nel giudicare la riforma avviata con il DLgs. 28/2010 positiva e importante, ma anche tra gli avvocati, non tutti la vedono allo stesso modo: ci sono la posizione oltranzista dell’OUA e quella possibilista del CNF, ma ci sono anche molti avvocati che si sono formati come mediatori e la pensano in un altro modo”.
Si ritornerebbe alle disposizioni ante riforma
L’assistenza tecnica obbligatoria dell’avvocato in tutti i procedimenti di mediazione costituirebbe di sicuro un passo indietro: “Assecondando questa posizione degli avvocati, si ritornerebbe alle disposizioni ante riforma – prosegue il consigliere del CNDCEC – e i tribunali resterebbero comunque intasati. Al limite, se ci dovesse essere questa necessità perché lo ritiene qualche costituzionalista, che valga solo per la mediazione obbligatoria e non per quella volontaria”. Al limite, perché i commercialisti si augurano che ciò non accada, ma resta il fatto che la Consulta deve pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale, dopo la trasmissione degli atti da parte del TAR del Lazio, con l’ordinanza n. 3202 del 12 aprile 2011.
Nell’incontro del 17 maggio tra ufficio legislativo del Ministero e presidente del CNF sono inoltre affrontate le questioni del contenimento del contenzioso civile arretrato e della procedura partecipativa di negoziazione assistita dagli avvocati. “Tutti temi – si legge nel comunicato stampa del CNF – che potrebbero rientrare in un decreto legge la cui urgenza implicherà un serrato calendario di riunioni di studio e di progettazione”.
Il CNF, a tal proposito, ha fissato, per il 21 maggio, una riunione con i Presidenti dei Consigli dell’Ordine e, per oggi, con i rappresentanti dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana (OUA) e delle Associazioni forensi.
Intanto, l’OUA ha convocato, per domani, un’Assemblea generale dell’avvocatura sulla mediaconciliazione obbligatoria, proponendo al CNF un momento unitario di confronto.
“Questa – conclude Ruscetta, in riferimento all’ipotesi di DL, nel caso comprendesse anche la modifica della mediazione – è una stranezza tutta italiana, per cui si tenta di modificare una legge appena entrata in vigore. Se il Ministero ritiene che questa sia la strada, sta di certo perdendo l’occasione per una riforma importante”.
Fonte: Eutekne

Post popolari in questo blog

Onorari consigliati commercialisti 2017

Onorari consigliati 2017. Associazione Nazionale Commercialisti

730/2012: presentazione entro il 20 giugno

Più tempo per la dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati. Ma anche per la comunicazione al Fisco da parte delle imprese di assicurazione dei premi incassati nel 2011. Grazie a un dpcm firmato ieri dal premier Mario Monti per la presentazione del modello 730/2012 al proprio datore di lavoro o ente previdenziale e al Caf o di intermediario abilitato ci sarà tempo rispettivamente fino al 16 maggio e al 20 giugno. Per la restituzione della modulistica al contribuente, il sostituto avrà tempo fi no al 15 giugno, Caf e professionisti fino al 2 luglio. Fonte: Italia Oggi

Contributi finalizzati all'inserimento occupazionale con contratto di apprendistato

Beneficiari Possono presentare candidature esclusivamente i datori di lavoro privati che abbiano la sede operativa presso cui è operata l'assunzione sul territorio nazionale e che assumano giovani con contratti di apprendistato. Alla data di presentazione della domanda di contributo i soggetti beneficiari dovranno possede i seguenti requisiti: non aver cessato o sospeso la propria attività; essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento; essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi; non aver riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; non trovarsi sottoposti a procedure per fallimento o concordato preventivo; essere in regola con quanto previsto dalle normative regionali rispetto a tipologie contrattuali e obblighi formativi previsti