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Ammesso il ravvedimento operoso frazionato


Ammesso il ravvedimento operoso «frazionato»

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul ravvedimento operoso, strumento deflativo del contenzioso alquanto utilizzato che consente ai contribuenti sanare eventuali errori od omissioni versando le imposte successivamente alla scadenza maggiorate di sanzioni e interessi, prevenendo in tal modo l’attività di verifica fiscale.
Per le violazioni commesse dallo scorso 1° febbraio, la riduzione delle sanzioni conseguente al ravvedimento è, a seconda delle ipotesi, pari a un decimo del minimo o un ottavo del minimo.
Con la risoluzione 67 pubblicata in questi giorni, l’Agenzia si pronuncia sulla possibilità di versare le somme da ravvedimento in via dilazionata e sulla configurabilità di un ravvedimento soloparziale.
L’Agenzia, detto ciò, chiarisce che impossibilità di dilazione delle somme non vuol dire che sia precluso il versamento in più tranches, sempre che, beninteso, siano versati gli interessi e le sanzioni rapportati alla totalità delle imposte non corrisposte, e che il tutto sia posto in essere entro la scadenza contemplata per il ravvedimento.
In altri termini, una violazione relativa a UNICO 2010 può essere sanata versando gli importi in più rate, a condizione che tutti vengano corrisposti entro il termine per l’invio di UNICO 2011, non essendo possibile affermare che il ravvedimento si perfezioni con la “prima rata”; del pari, se tra un versamento e l’altro interviene un atto istruttorio (esempio, questionario), il ravvedimento non è più valido, quantomeno con riferimento alla parte versata fuori termine o dopo l’inizio della verifica fiscale.
Il ravvedimento “parziale” non è quindi precluso: a tal fine, “è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente”.
Ipotizzando che le somme da versare siano pari a 100, il contribuente, entro il 30 settembre 2011, può versare la quota capitale in più scaglioni (20, 40, 30 e 10), con sanzioni e interessi.
Invece, il ravvedimento si perfeziona non per l’intero, ma limitatamente all’importo versato se, entro il 30 settembre 2011, si corrisponde solo una parte, ad esempio 20, con i correlati sanzione e interessi.

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