Privacy – Comunicazioni relative alla riservatezza dei dati (art. 6): in applicazione della normativa Ue, le comunicazioni relative alla riservatezza
dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini e, pertanto, non trovano applicazione nei rapporti tra imprese. In particolare, il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti e associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra gli stessi soggetti per finalità amministrativo-contabili non è soggetto all’applicazione del Codice della Privacy (nuovo art. 5, co. 3-bis, D.Lgs.
30.6.2003, n. 196).
Inoltre, è disposta la sostituzione del Dps (documento programmatico per la sicurezza) con un’autocertificazione per i soggetti che trattano solo dati personali non sensibili (o come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti/collaboratori, compresi i loro coniugi e parenti).