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Perdite fiscali, rebus decorrenza

Perdite fiscali, rebus decorrenza

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011 della manovra correttiva, sono divenute definitive le modifiche all’art. 84 del TUIR in materia di perdite fiscali. È, quindi, possibile avanzare alcune prime riflessioni sulle novità introdotte, alla luce della Relazione tecnica al provvedimento.
Sembra, in primo luogo, confermato che la compensazione delle perdite nel limite dell’80% dei redditi futuri riguarderà i soli soggetti IRES, non essendo stato modificato l’art. 8 del TUIR che, invece, regola la compensazione delle perdite d’impresa delle persone fisiche e delle società di persone. Va in questa direzione anche la stessa Relazione, laddove essa chiarisce che le stime di gettito sono state effettuate sulla base delle perdite indicate nei quadri RN, TN e GN dei modelli UNICO SC degli ultimi due anni.
Molte ombre suscita, invece, la lettura della
Relazione tecnica per quanto riguarda la decorrenza della nuova norma e l’assenza di una disciplina transitoria. In un precedente intervento si è sostenuto che, in assenza di una decorrenza specifica per la modifica, ci si dovrebbe rifare al principio generale previsto dall’art. 3, comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente, con la conseguenza che il nuovo regime si applicherebbe per la prima volta alle perdite prodotte nel 2012.
Secondo la Relazione, invece, la nuova normativa “dispone, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data (di entrata in vigore) del presente decreto, che le perdite relative ai periodi d’imposta precedenti (…) possano compensare redditi imponibili nei limiti dell’80% di tale reddito”. In realtà, come detto, la norma non dispone alcunché in merito alla decorrenza delle modifiche, a differenza di quanto è stato invece previsto per la nuova normativa in materia di ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, la quale si applica dal 2011 per effetto di una deroga espressa allo Statuto.
Un’ulteriore questione sulla quale appare opportuno iniziare a ragionare è la sorte delle perdite maturate prima dell’entrata in vigore del nuovo regime. Sul punto, la Relazione afferma che, in assenza di una norma transitoria, queste perdite “mantengono il trattamento fiscale secondo la normativa originaria per quanto riguarda i cinque esercizi di utilizzabilità”.
Da chiarire la sorte delle perdite “ante” riforma
Le perdite ante 2012 (o ante 2011, se sarà confermata l’impostazione della Relazione tecnica) manterrebbero, quindi, la scadenza quinquennale, mentre nulla si dice sull’altro requisito, ovvero sul fatto che esse dovrebbero mantenere il diritto alla compensazione dei redditi in misura integrale, senza soglie massime dell’80%. Le stime di gettito presenti nella Relazione sembrerebbero, invece, presupporre la volontà del Legislatore di prevedere anche per le perdite pregresse il limite dell’80%, benché ciò non sembri rispondere a criteri di equità sostanziale.
Se questa impostazione “pessimistica” potesse trovare conferma, ne conseguirebbe un quadro critico, in quanto per il periodo d’imposta 2011 si applicherebbe già il limite dell’80%, e per giunta su tutto lo stock di perdite, anche quelle realizzate nel 2010 e nei periodi d’imposta precedenti.
I riflessi di ciò non si limiterebbero, naturalmente, al mero effetto fiscale, ma rivestirebbero un’importanza cruciale anche ai fini del bilancio, in quanto obbligherebbero in alcuni contesti a rettificare lo stock delle imposte anticipate iscritte nell’attivo patrimoniale, con conseguente realizzo di una minusvalenza a Conto economico.
Si tratta, quindi, di una norma sulla quale è opportuno che gli organi competenti facciano immediata chiarezza, per evitare gli effetti pregiudizievoli che l’impostazione della Relazione sembrano avere per le società..

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