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Ritenuta del 4% o rimborso della maggiore somma trattenuta

Con la circolare 41/E del 2011 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che nel caso in cui le banche abbiano applicato, nei primi giorni di decorrenza della nuova disposizione, la ritenuta del 10% anziché quella ridotta dal DL n. 98/2011 del 4%, sui bonifici eseguiti al fine di beneficiare delle agevolazioni del 36 e 55%, possono accreditare la differenza trattenuta in eccesso pari al 6% direttamente al beneficiario dei bonifici..
Come precisato dal provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010, la ritenuta in questione si applica ai bonifici disposti per il pagamento delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali spetta la detrazione IRPEF del 36%, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni, e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per i quali spetta la detrazione IRPEF/IRES del 55%, ai sensi dell’art. 1 commi 344 - 349 della L. n. 296/2006 e successive modificazioni.
In seguito agli interventi di semplificazione operati dall’articolo 7 del DL n. 70/2011 (Decreto Sviluppo) riguardanti la soppressione dell’obbligo di inviare la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara per beneficiare del 36% e l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera nelle fatture per il 36 e 55%, l’articolo 23, comma 8 del DL 6 luglio 2011 n. 98 (manovra correttiva) ha ridotto dal 10 al 4% la misura della suddetta ritenuta d’acconto.
Dal 6 luglio 2011 la ritenuta è al 4%
La nuova aliquota, chiarisce l’Agenzia, deve essere operata a decorrere dal 6 luglio 2011(data di entrata in vigore del DL n. 98/2011) dalle banche e Poste italiane all’atto di accredito dei bonifici.
Nei primi giorni di decorrenza della nuova disposizione, tuttavia, è possibile che le banche e le Poste abbiano continuato ad applicare la ritenuta del 10% in attesa che venissero aggiornati i loro sistemi operativi.
In questo caso, precisa la circolare n. 41, la differenza del 6% trattenuta in eccesso può essere accreditata direttamente al soggetto beneficiario dei bonifici.
Fonte: Eutekne.info

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