Come precisato dal provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010, la ritenuta in questione si applica ai bonifici disposti per il pagamento delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali spetta la detrazione IRPEF del 36%, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni, e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per i quali spetta la detrazione IRPEF/IRES del 55%, ai sensi dell’art. 1 commi 344 - 349 della L. n. 296/2006 e successive modificazioni.
In seguito agli interventi di semplificazione operati dall’articolo 7 del DL n. 70/2011 (Decreto Sviluppo) riguardanti la soppressione dell’obbligo di inviare la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara per beneficiare del 36% e l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera nelle fatture per il 36 e 55%, l’articolo 23, comma 8 del DL 6 luglio 2011 n. 98 (manovra correttiva) ha ridotto dal 10 al 4% la misura della suddetta ritenuta d’acconto.
Dal 6 luglio 2011 la ritenuta è al 4%
La nuova aliquota, chiarisce l’Agenzia, deve essere operata a decorrere dal 6 luglio 2011(data di entrata in vigore del DL n. 98/2011) dalle banche e Poste italiane all’atto di accredito dei bonifici.
Nei primi giorni di decorrenza della nuova disposizione, tuttavia, è possibile che le banche e le Poste abbiano continuato ad applicare la ritenuta del 10% in attesa che venissero aggiornati i loro sistemi operativi.
In questo caso, precisa la circolare n. 41, la differenza del 6% trattenuta in eccesso può essere accreditata direttamente al soggetto beneficiario dei bonifici.
Fonte: Eutekne.info
In questo caso, precisa la circolare n. 41, la differenza del 6% trattenuta in eccesso può essere accreditata direttamente al soggetto beneficiario dei bonifici.