Con al manovra di ferragosto sono state ridotte alcune delle agevolazioni che spettano alle cooperative.
Gli utili netti annuali delle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente (iscritte all’albo delle cooperative), destinati a riserva indivisibile, concorrono alla formazione del reddito imponibile:
- nella misura del 20% per le cooperative agricole e della piccola pesca;
- del 40% (anziché 30%) per le altre cooperative;
- del 65% (anziché 55%) per le cooperative di consumo.
Anche gli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 10%.
Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.09.2011 e quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2012.
Inoltre, per la determinazione dell’acconto 2012 (primo anno di applicazione della nuova aliquota), si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove
norme.
Gli utili netti annuali delle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente (iscritte all’albo delle cooperative), destinati a riserva indivisibile, concorrono alla formazione del reddito imponibile:
- nella misura del 20% per le cooperative agricole e della piccola pesca;
- del 40% (anziché 30%) per le altre cooperative;
- del 65% (anziché 55%) per le cooperative di consumo.
Anche gli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 10%.
Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.09.2011 e quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2012.
Inoltre, per la determinazione dell’acconto 2012 (primo anno di applicazione della nuova aliquota), si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove
norme.