Non è più possibile beneficiare della riduzione della pena della reclusione sia in caso di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
• Sono state abbassate le soglie di punibilità a seguito di violazioni tributarie. In particolare, si verifica la fattispecie di:
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici quando l’imposta evasa è superiore a € 30.000 (in precedenza € 77.468) con riferimento a ciascuna imposta e l’ammontare degli elementi attivi sottratti all’imposizione è superiore al 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a € 1.000.000 (in precedenza € 1.549.370);
- dichiarazione infedele quando l’imposta evasa è superiore a € 50.000 (in precedenza € 103.291) con riferimento a ciascuna imposta e l’ammontare degli elementi attivi sottratti all’imposizione è superiore al 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a € 2.000.000 (in precedenza
€ 2.065.827);
- dichiarazione omessa quando non si presenta, essendovi obbligati, una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o all’Iva, e l’imposta evasa è superiore a € 30.000 (in precedenza € 77.468), con riferimento a talune delle singole imposte.
• I reati tributari (esclusi gli omessi versamenti, le indebite compensazioni e la sottrazione fraudolenta al pagamento d’imposta) si prescrivono in 8 anni (anziché in 6). Per gli stessi, inoltre, non è possibile ricorrere all’istituto della sospensione condizionale, qualora l’imposta evasa sia superiore al 30% del volume d’affari e superiore a € 3.000.000.
• In caso di definizione della violazione fiscale con estinzione dei debiti tributati, la sanzione penale potrà essere abbattuta al massimo fino ad 1/3 della pena (anziché fino ad 1/2).
• Le disposizioni trovano applicazione ai fatti successivi al 17.09.2011.