Affitti semplificati, dal 21 giugno la registrazione assorbe la denuncia p.s. Sufficiente registrare il contratto
Affitti semplificati, dal 21 giugno la registrazione assorbe la denuncia p.s.
Sufficiente registrare il contratto
Per le cessioni in uso dei fabbricati, è definitivo lo stop alla comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza qualora il contratto di locazione o di comodato sia soggetto a registrazione in termine fisso. L'adempimento della registrazione del contratto all’Agenzia delle entrate assolve anche l’obbligo della comunicazione anti-terrorismo prevista dal dl 59/1978.
Con la conversione del dl 79/2012 ad opera della legge 131/2012, si assesta la semplificazione già tentata in passato, poi varata nell’ambito delle disposizioni sulla «cedolare secca» e ritenuta, pertanto, efficace solo per le locazioni assoggettate allo speciale regime fiscale del dlgs 23/2011. La disposizione di semplificazione e' in vigore dal 21 giugno scorso estabilisce che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o relative porzioni, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso ai sensi del dpr 131/86, assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità di p.s. di cui all’art. 12 del dl 59/1978. Questa particolare previsione, logicamente, è stata ora superata ed esplicitamente soppressa dall’art. 2 del dl n. 79/2012, che ha generalizzato l’assorbimento della comunicazione di p.s. nell’adempimento della registrazione del contratto, non soltanto di locazione ma anche di comodato.
Contratti non soggetti a registrazione. in tali casi, l’obbligo di comunicazione di p.s. potrà essere assolto, in alternativa alla modalità tradizionale, anche attraverso l’invio di un modello informatico che sarà definito dal ministero dell’interno con un decreto di prossima emanazione.
Esclusioni. Dall’applicazione delle disposizioni dell’art. 2 del dl 79/2012 è tuttavia esclusa, sicché resta obbligatoria, la comunicazione all’autorità di p.s. di cui all’art. 7 del dlgs n. 286/1998, il testo unico delle disposizioni sulla disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, per la quale rimane
infatti ferma la disciplina ivi prevista. Anche questa comunicazione potrà però essere trasmessa con un modello informatico da approvare con decreto ministeriale.
Fonte: Italiaoggi
Sufficiente registrare il contratto
Per le cessioni in uso dei fabbricati, è definitivo lo stop alla comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza qualora il contratto di locazione o di comodato sia soggetto a registrazione in termine fisso. L'adempimento della registrazione del contratto all’Agenzia delle entrate assolve anche l’obbligo della comunicazione anti-terrorismo prevista dal dl 59/1978.
Con la conversione del dl 79/2012 ad opera della legge 131/2012, si assesta la semplificazione già tentata in passato, poi varata nell’ambito delle disposizioni sulla «cedolare secca» e ritenuta, pertanto, efficace solo per le locazioni assoggettate allo speciale regime fiscale del dlgs 23/2011. La disposizione di semplificazione e' in vigore dal 21 giugno scorso estabilisce che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o relative porzioni, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso ai sensi del dpr 131/86, assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità di p.s. di cui all’art. 12 del dl 59/1978. Questa particolare previsione, logicamente, è stata ora superata ed esplicitamente soppressa dall’art. 2 del dl n. 79/2012, che ha generalizzato l’assorbimento della comunicazione di p.s. nell’adempimento della registrazione del contratto, non soltanto di locazione ma anche di comodato.
Contratti non soggetti a registrazione. in tali casi, l’obbligo di comunicazione di p.s. potrà essere assolto, in alternativa alla modalità tradizionale, anche attraverso l’invio di un modello informatico che sarà definito dal ministero dell’interno con un decreto di prossima emanazione.
Esclusioni. Dall’applicazione delle disposizioni dell’art. 2 del dl 79/2012 è tuttavia esclusa, sicché resta obbligatoria, la comunicazione all’autorità di p.s. di cui all’art. 7 del dlgs n. 286/1998, il testo unico delle disposizioni sulla disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, per la quale rimane
infatti ferma la disciplina ivi prevista. Anche questa comunicazione potrà però essere trasmessa con un modello informatico da approvare con decreto ministeriale.
Fonte: Italiaoggi