Integrazione delle fatture per servizi intra UE
Domanda
L’articolo 17, comma 2 del DPR 633/72, modificato dalla legge 217 del 15
dicembre 2011 (Comunitaria 2010), ha previsto che - nel caso delle prestazioni di
servizi “generiche” (di cui all'articolo 7ter del DPR 633/72) rese da un soggetto
passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Ue - “il committente adempie gli
obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e
47” del decreto legge 331/93 in tema di scambi intracomunitari. In proposito si chiede
se il richiamo dell’articolo 46 implichi anche l’applicazione del quinto comma di tale
articolo, ossia se per il committente del servizio valga l’obbligo, in caso di mancato
ricevimento della fattura del prestatore entro il mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione (i.e. l’ultimazione della prestazione o il pagamento
anticipato della stessa), di provvedere - entro il mese seguente - ad emettere
autonomamente la fattura relativa alla prestazione ricevuta.
Risposta
Secondo quanto disposto dall’articolo 46 del decreto legge n. 331 del 1993,
contenuto nell’articolo 8, lettera g) della legge comunitaria 2010, si deve ritenere che
in caso di mancato ricevimento della fattura del fornitore stabilito nella UE entro il
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il committente entro il
mese seguente sia tenuto ad emettere, ai sensi del comma 5 dell’articolo 46 del
decreto legge n. 331 del 1993, autofattura in unico esemplare, indicando in tale
documento anche il numero di partita IVA del prestatore UE.
Tale autofattura, ai sensi del comma 1 dell’articolo 47 del decreto legge n.
331 del 1993, dovrà essere annotata negli appositi registri entro il mese di emissione.
E’ evidente che tale adempimento deve essere posto in essere quando il
committente ha conoscenza dell’effettuazione della prestazione o quando ha eseguito
il pagamento. .
Domanda
L’articolo 17, comma 2 del DPR 633/72, modificato dalla legge 217 del 15
dicembre 2011 (Comunitaria 2010), ha previsto che - nel caso delle prestazioni di
servizi “generiche” (di cui all'articolo 7ter del DPR 633/72) rese da un soggetto
passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Ue - “il committente adempie gli
obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e
47” del decreto legge 331/93 in tema di scambi intracomunitari. In proposito si chiede
se il richiamo dell’articolo 46 implichi anche l’applicazione del quinto comma di tale
articolo, ossia se per il committente del servizio valga l’obbligo, in caso di mancato
ricevimento della fattura del prestatore entro il mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione (i.e. l’ultimazione della prestazione o il pagamento
anticipato della stessa), di provvedere - entro il mese seguente - ad emettere
autonomamente la fattura relativa alla prestazione ricevuta.
Risposta
Secondo quanto disposto dall’articolo 46 del decreto legge n. 331 del 1993,
contenuto nell’articolo 8, lettera g) della legge comunitaria 2010, si deve ritenere che
in caso di mancato ricevimento della fattura del fornitore stabilito nella UE entro il
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il committente entro il
mese seguente sia tenuto ad emettere, ai sensi del comma 5 dell’articolo 46 del
decreto legge n. 331 del 1993, autofattura in unico esemplare, indicando in tale
documento anche il numero di partita IVA del prestatore UE.
Tale autofattura, ai sensi del comma 1 dell’articolo 47 del decreto legge n.
331 del 1993, dovrà essere annotata negli appositi registri entro il mese di emissione.
E’ evidente che tale adempimento deve essere posto in essere quando il
committente ha conoscenza dell’effettuazione della prestazione o quando ha eseguito
il pagamento. .