LAVORO AUTONOMO - Utilizzo promiscuo dell’immobile
Domanda
Un contribuente, titolare di reddito di lavoro autonomo, utilizza
promiscuamente l’immobile nel quale risiede. Le stanze dedicate ad attività professionale (studio, sala riunioni e sala d’attesa) occupano uno spazio pari a 75 mq sui 125 mq complessivi, e cioè una percentuale pari al 60 per cento dell’unità immobiliare.
Si chiede se in questo caso:
• sia obbligatorio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 54, comma 3,
del TUIR dedurre una somma pari al 50 per cento della rendita dell’immobile, o sia consentito derogare alla disposizione, dimostrando l’effettivo utilizzo professionale di una quota superiore dell’immobile, portando così in deduzione la rendita anche per una quota percentuale superiore (nel caso specifico il 60 per cento);
• sia possibile dedurre le spese relative alle singole utenze (acqua, luce, gas) in relazione alla percentuale sopra determinata.
Risposta
L’articolo 54, comma 3, del TUIR stabilisce che per gli immobili utilizzati promiscuamente dal professionista, la rendita catastale è deducibile nella misura del 50% a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte e della professione. Nella
stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili.
La disposizione in esame, stabilendo una forfetizzazione, ha la duplice finalità di semplificare il calcolo del reddito e di evitare l’insorgere di contenziosi riguardanti la determinazione della effettiva porzione di immobile destinata allo svolgimento dell’attività professionale.
Ai fini della deduzione del 50% della rendita, quindi, è irrilevante la porzione dell’unità immobiliare che il professionista decide di utilizzare per lo svolgimento dell’attività professionale, una sola stanza ovvero più della metà dell’immobile come nella fattispecie rappresentata. In altri termini, pur potendo il contribuente dimostrare l’utilizzo effettivo dell’immobile per fini professionali in una misura superiore a quella stabilita forfetariamente dal comma 3 dell’articolo 54 del TUIR, quest’ultima non è derogabile. Le spese per i servizi relativi all’immobile sono anch’esse deducibili nella misura forfetaria del 50 per cento.
Domanda
Un contribuente, titolare di reddito di lavoro autonomo, utilizza
promiscuamente l’immobile nel quale risiede. Le stanze dedicate ad attività professionale (studio, sala riunioni e sala d’attesa) occupano uno spazio pari a 75 mq sui 125 mq complessivi, e cioè una percentuale pari al 60 per cento dell’unità immobiliare.
Si chiede se in questo caso:
• sia obbligatorio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 54, comma 3,
del TUIR dedurre una somma pari al 50 per cento della rendita dell’immobile, o sia consentito derogare alla disposizione, dimostrando l’effettivo utilizzo professionale di una quota superiore dell’immobile, portando così in deduzione la rendita anche per una quota percentuale superiore (nel caso specifico il 60 per cento);
• sia possibile dedurre le spese relative alle singole utenze (acqua, luce, gas) in relazione alla percentuale sopra determinata.
Risposta
L’articolo 54, comma 3, del TUIR stabilisce che per gli immobili utilizzati promiscuamente dal professionista, la rendita catastale è deducibile nella misura del 50% a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte e della professione. Nella
stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili.
La disposizione in esame, stabilendo una forfetizzazione, ha la duplice finalità di semplificare il calcolo del reddito e di evitare l’insorgere di contenziosi riguardanti la determinazione della effettiva porzione di immobile destinata allo svolgimento dell’attività professionale.
Ai fini della deduzione del 50% della rendita, quindi, è irrilevante la porzione dell’unità immobiliare che il professionista decide di utilizzare per lo svolgimento dell’attività professionale, una sola stanza ovvero più della metà dell’immobile come nella fattispecie rappresentata. In altri termini, pur potendo il contribuente dimostrare l’utilizzo effettivo dell’immobile per fini professionali in una misura superiore a quella stabilita forfetariamente dal comma 3 dell’articolo 54 del TUIR, quest’ultima non è derogabile. Le spese per i servizi relativi all’immobile sono anch’esse deducibili nella misura forfetaria del 50 per cento.