Momento di effettuazione prestazioni di servizi da non residente
Domanda
Domanda
La novella apportata dalla legge 217/2011 (Comunitaria 2010) all’articolo 6 del DPR 633/72, in tema di prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, ha eliminato l’emissione anticipata della fattura dalle cause di effettuazione dell’operazione, sicché ai fini della individuazione di tale momento (e quindi anche per l’esigibilità dell’imposta, a cui è collegata la debenza e la detrazione dell’Iva) occorre dare rilevanza alla sola conclusione della prestazione ovvero, se anteriore ad essa, al pagamento anticipato, fino a concorrenza di tale importo. Ciò posto, si chiede quale debba essere il comportamento a cui conformarsi, anche per evitare le sanzioni del caso, laddove dovesse pervenire la fattura del prestatore non residente (in particolare nell’ipotesi in cui questi sia stabilito in uno Stato Ue e quindi la fattura sia soggetta ad integrazione e doppia registrazione, ex artt. 46 e 47 del decreto legge 331/93) prima della ultimazione o del pagamento anticipato della prestazione.
Risposta
L’articolo 8 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, “Legge Comunitaria 2010”, ha apportato alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto significative modifiche, dirette ad adeguare la normativa interna a quella comunitaria, nonché ai principi interpretativi della Corte di Giustizia.
Tra le novità introdotte, assumono particolare rilevanza le modifiche agli articoli 6 e 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 riguardanti, rispettivamente, il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche, di cui all’articolo 7ter, scambiate con soggetti passivi non stabiliti in Italia, ed il regime dell’inversione
contabile (c.d. «reverse charge») previsto in capo al committente italiano.