Va presentato da chi ha diritto a usufruire di riduzioni d’imposta
La dichiarazione Imu deve
essere presentata al comune
che ha deliberato
la riduzione di aliquota
per gli immobili locati solo se il
contratto di locazione e di affi tto
sono stati registrati prima del 1°
luglio 2010.
L’ex coniuge assegnatario è
tenuto a presentare la dichiarazione
Imu solo quando il comune
in cui si trova l’ex casa coniugale
non coincide né con il comune di
celebrazione del matrimonio, né
con quello di nascita.
La dichiarazione Imu relativa
agli immobili posseduti dai cittadini
italiani residenti all’estero
deve essere presentata solo nel
caso in cui il comune abbia deliberato
che l’unità immobiliare
posseduta da tali soggetti debba
considerarsi direttamente adibita
ad abitazione principale.
Resta fermo il termine del 30
novembre 2012 per la presentazione
della dichiarazione Imu
2012 per gli immobili per i quali
l’obbligo dichiarativo è sorto dal
1° gennaio 2012.
Per i fabbricati classifi cabili nel
gruppo catastale D, non iscritti in
catasto, ovvero iscritto, ma senza
attribuzione di rendita, interamente
posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati, per
i quali sono stati computati costi
aggiuntivi a quelli di acquisizione,
il termine di 90 giorni previsto
per la presentazione della dichiarazione
Imu decorre dalla chiusura
del periodo di imposta relativo
alle imposte sui redditi.
Sono queste le più signifi cative
modifi cazioni apportate alla bozza
delle istruzioni del modello di
dichiarazione Imu dai tecnici del
dipartimento delle finanze del
ministero dell’economia e delle
fi nanze a seguito della consultazione
pubblica che si è conclusa
lo scorso 19 ottobre, che è servita
agli interessati per formulare
suggerimenti sulle questioni che
ritenevano aver bisogno di maggior
comprensibilità o approfondimento.
I risultati della consultazione
hanno portato, quindi il Mef
ad integrare sia il modello di
dichiarazione Imu che la bozza
delle istruzioni relative alla sua
compilazione in molti dei punti
sui quali si erano concentrate le
numerose richieste di intervento
chiarifi catore.
Il modello può dirsi, quindi, defi
nitivo visto che è stato fi rmato il
decreto con cui viene approvato
uffi cialmente.
Una questione che aveva sollevato
molte polemiche anche da
parte della stampa specializzata
è quella relativa alla necessità o
meno di presentare della dichiarazione
nel caso in cui il comune
abbia deliberato la riduzione di
aliquota per gli immobili locati.
La precisazione, ribadita a chiare lettere
nel paragrafo 1.3. delle istruzioni, viene
incontro alle esigenze di chiarezza che devono
sottendere i documenti della pubblica
amministrazione ed evitano di arrivare allo
stesso risultato attraverso l’interpretazione
di principi che erano comunque presenti
nella bozza, in base ai quali sussiste l’obbligo
dichiarativo nei casi il comuni non è in
possesso di tutte le informazioni necessarie
per verifi care il corretto adempimento
dell’obbligazione tributaria; di contro, tale
obbligo viene meno se il comune ha già a
disposizione le informazioni in questione.
Alla fattispecie in esame, tuttavia, non si
può dare sempre una risposta nel senso più
favorevole al contribuente, come molti hanno
affermato, in quanto è solo dal 1° luglio
2010, che a norma dall’art. 19, commi 15 e
16, del dl 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, che al momento della registrazione
dei contratti di locazione e di affi tto, i dati
catastali relativi all’immobile devono essere
comunicati al competente uffi cio dell’Agenzia
delle entrate. Ciò comporta che per quei
contratti che sono stati registrati prima di
tale data, mancando, i dati catastali, permane
l’obbligo dichiarativo Imu, a meno
detti dati non siano stati comunicati al
momento della cessione, della risoluzione
o della proroga del contratto, ai sensi dello
stesso art. 19 del dl n. 78 del 2010.
Ad ogni modo non c’è necessità di presentare
la dichiarazione se il comune ha previsto,
ai fi ni dell’applicazione dell’aliquota
ridotta, specifi che modalità per il riconoscimento
dell’agevolazione, consistenti nell’assolvimento
da parte del contribuente di particolari
adempimenti formali e, comunque,
non onerosi, quali, ad esempio, la consegna
di una copia del contratto di locazione o la
presentazione di un’autocertifi cazione.
Un altro aspetto su cui è stato sollecitato
un approfondimento riguarda il caso di
separazione legale, annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, per il quale il comma 12-quinquies
dell’art. 4 del dl 2 marzo 2012, n. 16,
convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
prevede che l’assegnazione della casa coniugale
al coniuge si intende effettuata a titolo
di diritto di abitazione.
In tale ipotesi si deve considerare il fatto
che il provvedimento del giudice viene comunicato
al solo comune di celebrazione del
matrimonio, il quale deve poi informare il
comune d nascita degli ex coniugi dell’avvenuta
comporta che la dichiarazione Imu deve essere
presentata solo se il comune nel cui territorio
è ubicato l’immobile assegnato non
coincide né con il comune di celebrazione del
matrimonio, né con il comune di nascita.
Riguardo agli immobili posseduti dai cittadini
italiani non residenti nel territorio
dello Stato viene precisato che la dichiarazione
deve essere presentata nel solo caso
in cui il comune abbia deliberato che l’unità
immobiliare posseduta da tali soggetti
debba considerarsi direttamente adibita ad
abitazione principale.
Nessun adempimento dichiarativo è, poi
richiesto nel caso in cui il comune deliberi
di considerare abitazione principale l’unità
immobiliare posseduta
a titolo di proprietà
o di usufrutto
da anziani o disabili
che acquisiscono la
residenza in istituti
di ricovero o sanitari
a seguito di ricovero
permanente;
infatti, in tali ipotesi
il comune è a conoscenza del trasferimento
della residenza da parte del soggetto
destinatario dell’agevolazione.
Deve invece, essere presentata la dichiarazione
relativa al fabbricato classifi cabile
nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto,
ovvero iscritto, ma senza attribuzione di
rendita, interamente posseduto da imprese
e distintamente contabilizzato, per il quale
sono stati computati costi aggiuntivi a quelli
di acquisizione. Riguardo a tale assunto,
già presente nella precedente bozza, il Mef
ha precisato che per costi aggiuntivi si intendono
i costi ulteriori che possono essere
sostenuti successivamente rispetto a quelli
di acquisizione e che possono determinare
una variazione, sia in aumento e sia in diminuzione,
del valore venale. Riguardo a
tali immobili è stato evidenziato che il termine
di 90 giorni entro i quali presentare
la dichiarazione decorre dalla chiusura del
periodo di imposta relativo alle imposte sui
redditi.
Minime sono state, invece, le modifi che apportate
al modello di dichiarazione, ma non
senza signifi cato. Infatti nella nota 1 il punto
7 è stato distinto nei seguenti punti:
• 7.1 per immobili non produttivi di reddito
fondiario, ai sensi dell’art. 43 del Tuir;
•7.2 per immobili posseduti da soggetti
passivi Ires;
• 7.3 per immobili locati.
Fonte: Italiaoggi
