L'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato da ultimo a seguito della Legge di Stabilità 2013, prevede che i datori di lavoro che occupino fino a 10 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f) del T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Tuttavia fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.
E' consigliabile quindi prendere contatto quanto prima con un professionista consulente della sicurezza per far predisporre il documento di valutazione dei rischi come previsto dalle leggi vigenti.
Ricordiamo che sono obbligate alla redazione di tale documento tutte le aziende con dipendenti e anche le societa' di persone senza dipendenti in quanto i soci sono equiparati a dipendenti.
Se ritenete opportuno potete rivolgervi al nostro studio per informazioni e contatti.
