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Presentazione modello 730/2013: informazioni

Chi può utilizzare il 730 

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel periodo d’imposta di presentazione sono:
pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale: per esempio, i dipendenti italiani inviati all’estero per lavoro)
contribuenti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.)
soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
sacerdoti della Chiesa cattolica
giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.)
soggetti impegnati in lavori socialmente utili
produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

Casi particolari
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono rivolgersi:
al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio dell’anno di presentazione
a un Centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato se il rapporto lavorativo dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell’anno di presentazione e si conoscono i dati del datore di lavoro che dovrà effettuare il conguaglio.
Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può rivolgersi all’istituto scolastico oppure a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno oggetto di dichiarazione al mese di giugno dell’anno di presentazione.
Invece, i soggetti che nell’anno di presentazione posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio dello stesso anno e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, possono presentare il modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.
I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori che sono tenuti a presentarla, possono utilizzare il modello 730.
Dichiarazione congiunta
I coniugi posono presentare una sola dichiarazione dei redditi, quando entrambi possiedono esclusivamente redditi dichiarabili col modello 730 e almeno uno dei due lo può utilizzare effettivamente.
Se entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il modello 730 può essere presentato in forma congiunta al datore di lavoro o ente pensionistico di uno dei due coniugi oppure a un Caf o a un professionista abilitato.
La presentazione congiunta del modello 730 è possibile anche nei casi in cui il coniuge non è fiscalmente a carico e possiede redditi di qualsiasi categoria dichiarabili con il modello 730, a eccezione, ad esempio, di quelli di lavoro autonomo e d’impresa.
La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Chi non lo può utilizzare
Non tutti i lavoratori dipendenti e pensionati possono utilizzare il modello 730.
Infatti, non possono avvalersi della presentazione di questo modello (e devono presentare la dichiarazione modello Unico) coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni.
In particolare, non possono utilizzare il modello 730, ma devono presentare il modello Unico Persone fisiche, i contribuenti che nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione hanno posseduto:
redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione
redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva (come ad esempio i redditi percepiti da chi esercita arti e professioni in forma abituale)
redditi “diversi” (ad esempio, proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).
Non possono, inoltre, utilizzare il modello 730 i contribuenti che:
devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, modelli 770 ordinario e semplificato (ad esempio, imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”)
non sono residenti in Italia nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e/o in quello di presentazione del modello
devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti
nel periodo d’imposta di presentazione del modello, percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati a effettuare le ritenute d’acconto (ad esempio, collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

Come e dove si presenta
Il modello 730 può essere presentato:
al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico)
ai Caf o ai professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro.
Presentazione al sostituto d’imposta
Se si sceglie di presentare la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta (che però deve aver comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale) occorre consegnare il modello 730 già compilato e la busta chiusa contenente il modello 730-1, relativo alla scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef.
La scheda va consegnata, anche se non è stata espressa alcuna scelta, avendo cura di indicare il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille devono essere inserite in un’unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante.
Il contribuente non deve esibire al sostituto d’imposta la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione, che però deve conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Presentazione al Caf o al professionista abilitato
Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato può consegnare il modello debitamente compilato e in questo caso non è dovuto alcun compenso, oppure può chiedere assistenza per la compilazione (in questo caso occorrerà versare un corrispettivo).
Il contribuente deve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef (modello 730-1), anche se non è stata effettuata alcuna scelta.
Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione.

Documentazione da presentare
Prima di recarsi dal Caf o dal professionista abilitato il contribuente deve recuperare i documenti relativi a ritenute, oneri deducibili e detraibili, versamenti, eccedenze di imposta.
In particolare, sia che si richieda l'assistenza per la compilazione, sia che si consegni il modello già compilato, vanno esibiti i seguenti documenti anche solo in fotocopia:
il Cud (Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati) rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico e le altre certificazioni dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, ecc.
fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino le spese sostenute nel corso dell'anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall'imposta lorda
altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili, come, ad esempio, per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale; per l'assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice, ecc.
ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni)
attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati autonomamente dal contribuente
ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un'eccedenza d'imposta che si intende far valere nel modello 730.
Vi sono, infine, alcuni dati per i quali non è necessario esibire la relativa documentazione: per esempio, i certificati catastali relativi ai terreni e ai fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati e altri documenti relativi alle detrazioni spettanti.

Quando si presenta
Il modello 730 può essere presentato entro il 30 aprile al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure entro il 31 maggio a un Caf o a un intermediario abilitato.
Entro il 31 maggio il datore di lavoro o ente pensionistico deve consegnare al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.
Il Caf o il professionista abilitato deve consegnare entro il 15 giugno al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

In caso di errore... il 730 integrativo
Se, dopo un attento controllo del prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d’imposta o dall’intermediario, si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza per correggerli. In questo caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo.
Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di:
presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione. Il modello 730  integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico
presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.

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