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Obbligo di pubblicazione di informazioni nei siti Internet delle imprese e dei professionisti

Nei siti internet di imprese e professionisti vi è l'obbligo di indicare alcune informazioni.
La normativa italiana non dispone di una normativa organica riguardo cio', tuttavia possiamo ravvisare una serie di obblighi sia nel codice civile, sia nella normativa Iva, sia nella normativa sulla privacy.

Iniziamo dal codice civile.
L'articolo 2250 indica quelle che sono le indicazioni che le società devono riportare negli atti e nella corrispondenza nonché nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica con accesso pubblico, ovvero Internet, email e social network.
Le informazioni minime sono:

  • la ragione sociale
  • l'indirizzo completo della sede legale della società
  • il codice fiscale della partita Iva, il numero di iscrizione al registro delle imprese
  • il numero rea ovvero il repertorio economico amministrativo
  • il capitale, lo stato di liquidazione
  • l'eventuale socio unico
  • l'eventuale direzione e coordinamento cui la società è soggetta

Secondo alcune interpretazioni e' anche obbligatorio indicare l'indirizzo PEC.

L'organo competente a irrogare le sanzioni è la camera di commercio e l'importo delle stesse varia da circa € 200 fino a oltre € 2000.
Tali norme, sottolineo, riguardano le società.

Altri obblighi derivano invece dalla disciplina Iva e pertanto riguardano tutti soggetti in possesso di partita Iva.
In particolare l'articolo 35 del d.p.r. 633/72 impone l'obbligo di indicare nella home page il numero di partita Iva, a prescindere dal fatto che si tratti di società, ditte individuali o professionisti.

Normativa Privacy. È necessario inoltre tenere in considerazione che la legge 196/2003dispone che in caso di raccolta di dati il titolare sia informato del trattamento degli stessi. Basta raccogliere, ad es., un indirizzo mail, un telefono o quant'altro a mezzo di un form che viene compilato da un visitatore che siamo soggetti all'obbligo dell'informativa. In caso di inadempienza la multa varia da un minimo di € 6000 ad un massimo di € 36.000.

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