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Abrogata la responsabilità solidale Iva sugli appalti con il decreto del fare

Con il decreto del fare per abrogata la responsabilità solidale IVA sugli appalti.
Nella bozza iniziale del decreto era stata prevista l'abrogazione totale della responsabilità fiscale sugli appalti sia per ciò che riguarda l'Iva sia per le ritenute d'acconto sul lavoro dipendente.
Ricordiamo che la responsabilità fiscale concerne i contratti di appalto di opere e servizi, essendo stato chiarito che invece non riguarda appalti per forniture di beni, contratti d'opera, contratti di trasporto, contratti subforniture, prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.
Quindi nell'ambito di applicazione della responsabilità solidale si applica nel caso in cui vi siano tre soggetti, il committente, appaltatore,e subappaltatore.
La responsabilità solidale è prevista dalla legge tra appaltatore e subappaltatore è sempre escluso invece il committente per il quale in caso di inosservanza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a € 200.000. Con il decreto del fare il governo ha deciso l'abrogazione parziale della responsabilità fiscale in quanto è ora limitata, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilita' non riguarda più quindi in alcun modo l'Iva.
Ricordiamo che l'appaltatore, ma anche il committente, per poter verificare la corretta situazione fiscale dell'appaltatore e del subappaltatore, possono ricorrere a dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
La norma entra in vigore dal 22 giugno 2013.
Infine vogliamo rammentare la responsabilità solidale previdenziale, che non è stata in alcun modo modificata con il decreto del fare, la quale rimane in essere in caso di appalto di opere e servizi tra committente imprenditore o datore di lavoro e appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori. Secondo tale norma il committente o l'appaltatore sono responsabili in solido per i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi, dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo solo per le sanzioni civili di cui risponde invece il responsabile dell'inadempimento.

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