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Professioni non regolamentate: chiarimenti

La Legge 14.01.2013 n. 4 definita “Disposizioni in materia di professioni non regolamentate”, sancisce, in 11 articoli, regole non obbligatorie, per l'esercizio di tutte quelle professioni non organizzate in ordini e collegi, ovvero di tutte quelle attività economiche, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, anche in forma organizzata. Si tratta sostanzialmente di attività che esistono, alcune da molto tempo, altre più recenti, e che "sul campo" hanno trovato una loro clientela, come gli osteopati, i grafologi, i sociologi,
gli amministratori di condominio e molti altri. Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 4/2013, la professione può essere esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o di lavoro dipendente. In particolare, i professionisti possono costituire associazioni di natura privatistica, senza vincolo di rappresentanza esclusiva, al fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire l'osservanza dei principi deontologiciRecentemente, il ministero dello sviluppo economico ha pubblicato una serie di chiarimenti in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi, poiché ha ritenuto opportuno esaminare le singole disposizioni codicistiche per chiarire i principali dubbi emersi dai primi mesi di applicazione. Nello specifico è stato precisato, tra l’altro, che: i) i professionisti, iscritti o meno alle associazioni professionali, possono esercitare anche attività riservate a patto che dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale; ii) professionisti non iscritti ad alcuna associazione professionale ( ovvero iscritti ad associazioni non inserite nell’apposito elenco) possono continuare ad esercitare la loro attività  professionale non riservata, purché, nei rapporti scritti con i clienti, facciano riferimento agli estremi della stessa legge, ovvero la Legge n. 4/2013.

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