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Visualizzazione dei post con l'etichetta Cooperative

Contributo revisione cooperative biennio 2013-2014

E' stato pubblicato in G.U. 89 del 16 aprile 2013 il decreto che fissa gli importi dovuti quale contributo di revisione da versare da parte delle cooperative per il biennio 2013-2014. L'importo da pagare e' determinato con riferimento al parametro che si trovi nella fascia piu' elevata. L'ammontare del contributo deve essere calcolato con riferimento al 31/12/2012. Il contributo deve essere aumentato del 50% dalla cooperative soggette a revisione annuale e del 30% dagli enti di cui alla L. 381/1991. Sono escluse da tale maggiorazione le coop. edilizie iscritte all'albo nazionale. Gli importi da versare sono riepilogati nella tabella riportata qui sotto: Importo contributo biennale cooperative 2013-2014 Il pagamento per le societa' di nuova costituzione e' di 90 giorni. Le coop. costituite dopo il 31/12/2013 non sono tenute al versamento. Per i soggetti gia' in essere il termine per il pagamento e' di 90 giorni dalla pubblicazione ...

Cooperative sociali e costi per il deposito del bilancio di esercizio

       Cooperative sociali e costi per il deposito del bilancio di esercizio Tempo di bilanci e di depositi presso le Camere di Commercio. L’Unioncamere ha pubblicato il 27 aprile 2011 un “Manuale operativo per il deposito Bilanci al registro delle imprese”, guida utile che fornisce istruzioni pratiche sull’argomento. Svolgendo l’attività di revisore di cooperative, mi trovo ad analizzare i bilanci di questa tipologia societaria e molto spesso vedo che le cooperative sociali, vuoi per distrazione, vuoi per omologazione alle altre forme societarie, versano diritti di segreteria ed imposta di bollo in misura superiore al dovuto. Ricordiamo brevemente i costi: DIRITTI SEGRETERIA PER IL DEPOSITO DEL BILANCIO PER TUTTE LE SOCIETA’ PER LE COOPERATIVE SOCIALI € 62,60 - effettuato per via telematica € 32,60 - effettuato per via telematica € 92,60 - effettuato mediante supporto informatico digitale € 47,60 - effettuato mediante supporto informatico ...

Cooperative e soggetti Ias esclusi dagli Studi di settore

Con decreto ministeriale del 16 marzo 2011 sono state previste alcune ipotesi di non applicabilita' degli studi di settore . Precisamente non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento nei confronti di cooperative a mutualita' prevalente e dei soggetti che redigono i bilanci in base ai principi contabili internazionali (DLgs 38/05). Nei confronti di questi soggetti le risultanze degli studi di settore possono essere utilizzate esclusivamente per la selezione dei soggetti da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.

Alle società cooperative non si applicano gli studi di settore

Il  D.M. 16 marzo 2011 , introducendo l’art. 5 al D.M. del MEF 11 febbraio 2008, statuisce un’importante novità in tema di  studi di settore ,  rendendoli inapplicabili, almeno con riferimento al periodo di imposta in corso al 31.12.2010, alle società cooperative a mutualità prevalente , ossia quelle, che pur non operando in via esclusiva con i soci, rispettano i criteri quantitativi indicati dall’art. 2512, Codice civile (operatività prevalente con soci), ed i requisiti qualitativi previsti dall’art. 2514, Codice Civile (clausole inderogabili). Tali società sono comunque tenute alla compilazione dei modelli degli studi di settore, ma l’eventuale incongruità e incoerenza non potranno quindi far scattare l'accertamento . Fonte: Seac