Con la circolare 41/E del 2011 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che nel caso in cui le banche abbiano applicato , nei primi giorni di decorrenza della nuova disposizione, la ritenuta del 10% anziché quella ridotta dal DL n. 98/2011 del 4%, sui bonifici eseguiti al fine di beneficiare delle agevolazioni del 36 e 55% , possono accreditare la differenza trattenuta in eccesso pari al 6% direttamente al beneficiario dei bonifici. . Come precisato dal provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010, la ritenuta in questione si applica ai bonifici disposti per il pagamento delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali spetta la detrazione IRPEF del 36%, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni, e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per i quali spetta la detrazione IRPEF/IRES del 55%, ai sensi dell’art....
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