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Visualizzazione dei post con l'etichetta Ravvedimento operoso

Ravvedimento per omesse comunicazioni possibile fino al 31 dicembre

Ravvedimento per omesse comunicazioni possibile fino al 31 dicembre Lo chiarisce la circolare 38 dell’Agenzia, in sede di prima applicazione della norma introdotta dal DL 16/2012 L’art. 2, comma 1, del DL 16/2012 ha introdotto la possibilità di sanare l’omissione di comunicazioni che, per effetto della legislazione di riferimento, sono necessarie per la fruizione di particolari regimi fiscali. Ecco che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 38 pubblicata ieri, si è pronunciata in merito all’ambito applicativo di tale novità. Si premette che, in base alla disposizione richiamata, la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non eseguito, non è preclusa, a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, che sussista il possesso d...

Nuovo ravvedimento operoso sprint

Dopo la scadenza del 5 agosto, termine ultimo per il pagamento delle imposte e del diritto annuale CCIAA senza sanzioni, ecco che incombono altri pagamenti con F24: Iva, Inps, eventuale seconda rata delle imposte, ritenute ecc. debbono essere versate entro il 22 agosto, data la proroga concessa anche quest'anno ... Da pochi giorni inoltre e' stato introdotta una nuova forma di ravvedimento operoso, detto breve o sprint , che si va ad aggiungere alle altre forme di ravvedimento (quello entro o l'altro oltre 30 giorni) dalla scadenza, che consente di determinare a sanzione nella misura dello 0,2% al giorno (ad es. 6 giorni di ritardo equivalgono al 1,2%). Quindi fate attenzione alle scadenze ma in caso di dimenticanza e' conveniente contattare quanto prima il proprio consulente per il conteggio e la nuova delega di pagamento.

Ammesso il ravvedimento operoso frazionato

Ammesso il ravvedimento operoso «frazionato» L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul   ravvedimento operoso , strumento deflativo del contenzioso alquanto utilizzato che consente ai contribuenti sanare eventuali errori od omissioni versando le imposte successivamente alla scadenza maggiorate di sanzioni e interessi, prevenendo in tal modo l’attività di verifica fiscale. Per le violazioni commesse dallo scorso 1° febbraio, la riduzione delle sanzioni conseguente al ravvedimento è, a seconda delle ipotesi, pari a un   decimo   del minimo o un   ottavo   del minimo. Con la risoluzione   67   pubblicata in questi giorni, l’Agenzia si pronuncia sulla possibilità di versare le somme da ravvedimento in via   dilazionata   e sulla configurabilità di un ravvedimento solo parziale . L’Agenzia, detto ciò, chiarisce che impossibilità di dilazione delle somme non vuol dire che sia precluso il versamento in più   tranches , sempre...