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Agevolazioni per la piccola proprietà contadina senza scadenza

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La Legge di stabilità ha esteso «sine die» l’applicazione del beneficio
 Grazie alla Legge di stabilità per il 2011, d’ora in avanti non ci sarà più bisogno che il Legislatore, ogni anno, si ricordi di prorogare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina. Infatti, l’art. 1 comma 41 della L. 13 dicembre 2010 n. 220 ha, una volta per tutte, eliminato il termine finale di applicazione del beneficio.
Si ricorda che, con la dizione “agevolazioni per la piccola proprietà contadina”, si può fare riferimento a due diversi regimi impositivi, operanti in presenza di condizioni e presupposti in parte differenti e aventi ambito temporale di applicazione diverso.
Infatti, originariamente, le agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina furono introdotte e disciplinate dalla L. 6 agosto 1954 n. 604. Questa agevolazione ha subìto numerose proroghe annuali, l’ultima delle quali ad opera dell’art. 2 comma 8 della L. 22 dicembre 2008 n. 203. L’agevolazione in parola, però, non ha subìto proroghe successive a quella operata dalla L. 203/2008, sicché essa trova applicazione solo per gli atti posti in essere fino al 31 dicembre 2009.
Successivamente, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la ris. 17 maggio 2010 n. 36, il Decreto “Milleproroghe” per il 2010 (art. 2 comma 4-bis del DL 194/2009, inserito, in sede di conversione, dalla L. 25/2010) ha previsto una nuova agevolazione (e non ha, invece, prorogato la “vecchia” agevolazione): il nuovo regime previsto da questa norma si applica dal 28 febbraio 2010.
Inizialmente, il DL 194/2009 aveva disposto che la nuova agevolazione si applicasse fino al 31 dicembre 2010, ma la Legge di stabilità per il 2011 ha eliminato tale termine finale, di modo che l’agevolazione in parola può applicarsi, in presenza delle condizioni, a tutti gli atti posti in essere dal 28 febbraio 2010, senza termine finale.
Peraltro, da questo quadro risulta chiaro che rimangono, invece, esclusi dal beneficio gli atti di trasferimento di terreni operati, tra il 1° gennaio 2010 e il 27 febbraio 2010, i quali non possono godere né della vecchia, né della nuova agevolazione.
Si rileva che la presenza delle condizioni per l’applicazione del trattamento agevolato (sia del “vecchio”, che del “nuovo”) comporta che l’atto di cessione del terreno agricolo vada soggetto alle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (l’imposta catastale resta dovuta nell’ordinaria misura proporzionale dell’1%).
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione del beneficio, il trattamento agevolato previsto dal DL 194/2009 (applicabile agli atti posti in essere dal 28 febbraio 2010) si applica “agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti”.
Il beneficio non spetta su successioni e donazioni
Ne deriva che, come rilevato dal Consiglio nazionale del Notariato nello studio n. 49/2010/T, il trattamento agevolato non si applica ai trasferimenti per successione e donazione, ma può trovare applicazione per i conferimenti di beni in società.
La nuova agevolazione spetta per gli atti in cui il cessionario sia (alternativamente) un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale (IAP), a condizione che sia iscritto nella relativa gestione assistenziale e previdenziale tenuta presso l’INPS.
Invece, non assume più rilevanza il fatto che l’acquirente si dedichi personalmente alla lavorazione della terra, né che il fondo sia idoneo alla formazione e all’arrotondamento della piccola proprietà contadina.
Inoltre, in virtù del rinvio all’art. 2 del DLgs. 29 marzo 2004 n. 99, l’agevolazione si applica anche agli acquisti di terreni operati a favore di società agricole.
Decade dal beneficio il contribuente che, entro 5 anni dall’acquisto, alieni volontariamente i terreni o smetta di coltivare o di condurre il fondo.

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