Contratti di leasing, pronte le modalità per il versamento della sostitutiva Le ha stabilite un provvedimento di ieri delle Entrate, per i contratti in corso di esecuzione al 1° gennaio 2011. Pagamento entro il 31 marzo
Con un provvedimento di ieri, 14 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per versare l’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di leasing immobiliare in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione dei dati catastali degli immobili oggetto di cessione, risoluzione e di proroga di contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010 (modello “CDC”).
La L. 220/2010 (Legge di stabilità 2011), infatti, all’art. 1, comma 16, prevede che, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 3 della L. 212/2000, per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1º gennaio 2011, le parti sono tenute a versare un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalità di versamento sono state appunto definite dal provvedimento emanato ieri.
L’Agenzia delle Entrate dispone, quindi, che le parti contraenti dei contratti di locazione aventi a oggetto beni immobili, anche da costruire o in costruzione, in corso di esecuzione al 1° gennaio 2011, sono tenute al versamento di un’imposta sostitutiva, che comporta l’estinzione dell’obbligo tributario verso l’Erario, con effetto anche nei confronti degli altri contraenti.
L’imposta deve essere versata anche in relazione ai contratti di locazione per i quali, entro il 31 dicembre 2010, sia stato esercitato il diritto di riscatto da parte dell’utilizzatore, ma non sia stato ancora stipulato il relativo contratto di compravendita.
Non è, invece, dovuta per i contratti di aventi a oggetto immobili rispetto ai quali, entro il 31 dicembre 2010, la società di leasing non abbia ancora acquisito la proprietà.
Il versamento va effettuato esclusivamente in via telematica
Il versamento deve essere effettuato, entro la data indicata dalla legge di stabilità 2011 (31 marzo 2011), esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. A tal fine, l’Agenzia ha anche approvato le specifiche tecniche riportate nell’allegato 1 al provvedimento. Le medesime specifiche vanno inoltre utilizzate anche per la comunicazione telematica dei dati catastali relativi a immobili oggetto di cessione, risoluzione e di proroga di contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010 (modello “CDC”, così come disciplinato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2010).La data di attivazione della nuova procedura telematica sarà stabilita con un successivo provvedimento.
La misura dell’imposta è determinata:
- applicando all’importo corrispondente al valore del bene immobile l’aliquota rispettivamente del 2% per i fabbricati strumentali e del 3% per i fabbricati abitativi;
- successivamente, scomputando le imposte proporzionali come stabilite all’art. 5 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, corrisposte in relazione al contratto di locazione dell’immobile e riducendo l’importo risultante di una percentuale forfetaria pari al 4%, moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto.