Con la circolare ministeriale 28/E del 2011 viene affrontato il problema della tardiva fatturazione, indicate le conseguenze e suggeriti i possibili rimedi.
- Fatturazione tardiva ma entro il periodo di liquidazione periodica dell'imposta: nessuna conseguenza in quanto non incidente sulle imposte dovute.
- Fatturazione tardiva ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva: in questo caso e' possibile usufruire del versamento con sanzioni ridotte con il ravvedimento operoso.
- Fatturazione tardiva oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell'anno successivo: e' possibile versare 1/8 del minimo delle sanzioni (ovvero il 12,5%) oltre a l'importo omesso (con ravvedimento operoso)
- Fatturazione tardiva oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva per l'anno successivo: in questo caso e' possibile procedere spontaneamente al versamento ma non e' possibile versare le sanzioni in misura ridotta, sanzioni che quindi si applicheranno per intero, se verranno accertate.
Per quello che riguarda la tardiva presentazione delle dichiarazioni, l'amministrazione finanziaria ritiene che non sia possibile presentare dichiarazioni con un minor debito d'imposta oltre il termine per la dichiarazione dell'anno successivo, tuttavia la giurisprudenza e' costante nel ritenere che il contribuente abbia la possibilita' di presentare una dichiarazione integrativa a favore negli stessi termini entro i quali e' possibile l'accertamento.