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Principali novità del modello 730/2014

Le principali novità contenute nel Modello 730/2014 sono illustrate di seguito.
MANCANZA di un SOSTITUTO d’IMPOSTA: possono presentare il Modello 730/2014, anche in mancanza di unsostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel corso del 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad es. co.co.co. e co.co.pro.) e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. Il Modello 730 deve essere presentato a un Caf o a un professionista abilitato, nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera «A» nella nuova casella «730 senza sostituto» inserita nel frontespizio e nel riquadro «Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio» va barrata la nuova casella «Mod. 730 dipendenti senza sostituto».
COMPENSAZIONE del CREDITO nel MODELLO F24: a partire da quest’anno è possibile utilizzare il credito che emerge dalla dichiarazione 730/2014 utilizzandolo in compensazione nel Modello F24, per pagare sia l’Imudovuta per l’anno 2014, sia le altre imposte che possono essere versate con il Modello F24.
DETRAZIONI per FIGLI a CARICO: l’art. 1, co. 483, L. 228/2012 ha elevato, con effetto dall’1.1.2013, l’importo delledetrazioni d’imposta previste per i figli fiscalmente a carico, calcolate da chi presta l’assistenza fiscale in relazione al reddito del contribuente. Infatti, per effetto della modifica apportata all’art. 12, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986, dal 2013 è previsto che spettino:
  • euro 950 (erano euro 800) per ogni figlio a carico di età pari o superiore a 3 anni;
  • euro 1.220 (erano euro 900) per ogni figlio di età inferiore a 3 anni.
Inoltre, è elevato a euro 400 (erano euro 220) l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio condisabilità.
Si ricorda che con il co. 526 dell’art. 1, L. 228/2012 è stata prorogata anche per l’anno 2013 la detrazione percarichi di famiglia di cui all’art. 12, D.P.R. 917/1986 a favore dei soggetti non residenti in Italia. Per poter beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia, tali soggetti devono dimostrare, con idonea documentazione, che i relativi familiari possiedono un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dall’Italia, e di non godere nel proprio Paese di residenza di alcun beneficio analogo. La detrazione relativa al 2013 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto Irpef dovuto per il 2014.
DETRAZIONE per RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell’anno 2013, la detrazione d’imposta è riconosciuta nella misura del 50% (Sezioni III-A e III-B del Quadro E).
Ai sensi del co. 139 dell’art. 1, L. 147/2013, con la modifica dell’art. 16, co. 1, D.L. 63/2013, conv. con modif. dalla L. 90/2013, riguardo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è previsto che, ferme restando le ulteriori disposizioni di cui all’art. 16-bis, D.P.R. 917/1986, per le spese documentate relative a tali interventispetta una detrazione Irpef fino a euro 96.000 per unità immobiliare.
La detrazione è pari al 50% per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2014 (anziché 31.12.2013) ed è pari al 40% per le spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015.
DETRAZIONE per l’ACQUISTO di MOBILI: i contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative a lavori di recupero del patrimonio edilizio possono beneficiare di una detrazione d’imposta del 50% per le ulteriori spese sostenute dal 6.6.2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo fino a euro 10.000, è ripartita in 10 rate di uguale importo da chi presta l’assistenza fiscale (Sezione III-C del Quadro E). Si ricorda che, ai sensi del co. 139 dell’art. 1, L. 147/2013, tale detrazione è stata prorogata per le spese sostenute fino al 31.12.2014 (nuovo art. 16, co. 2, D.L. 63/2013, conv. con modif. dalla L. 90/2013).
DETRAZIONE per INTERVENTI per il RISPARMIO ENERGETICO: è riconosciuta per l’anno 2013 la detrazione d’imposta per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. La misura della detrazione è elevata dal 55% al 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2013 (Sezione IV del Quadro E).
Il co. 139 dell’art. 1, L. 147/2013, di modifica dell’art. 14, co. 1 e 2, D.L. 63/2013, conv. con modif. dalla L. 90/2013, ha previsto un’ulteriore proroga delle detrazioni per i lavori di riqualificazione energetica nella misura del:
  • 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014;
  • 50% per le spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015.
Le detrazioni si applicano anche alle spese per interventi su parti comuni condominiali, ai sensi degli artt. 1117 e 1117-bis c.c., o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
  • 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 30.6.2015;
  • 50% per le spese sostenute dall’1.7.2015 al 30.6.2016.
DETRAZIONE per INTERVENTI ANTISISMICI: è riconosciuta una detrazione d’imposta nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare, per le spese sostenutedal 4.8.2013 al 31.12.2013 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie siano state attivate dopo il 4.8.2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (Sezione III-A, codice 4 in colonna 2, e Sezione III-B del Quadro E).
EROGAZIONI al FONDO per l’AMMORTAMENTO dei TITOLI di STATO: è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19% per le erogazioni liberali in denaro a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (righi da E8 a E12, codice 35).
EROGAZIONI a ONLUS e PARTITI: la misura delle detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici è stata elevata dal 19% al 24% (righi da E8 a E12, codici 41 e 42).
EROGAZIONI ad ISTITUTI SCOLASTICI: la detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa è stata estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell’alta formazione artisticamusicale e coreutica e delle Università e alle erogazioni finalizzate all’innovazione universitaria (righi da E8 a E12, codice 31).
OTTO per MILLE dell’IRPEF: è possibile destinare l’8 per mille dell’Irpef all’Unione Buddhista Italiana o all’UnioneInduista Italiana ed è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all’importo di euro 1.032,91, leerogazioni liberali in denaro a favore dell’Unione Buddhista Italiana e dell’Unione Induista Italiana.
RESTITUZIONE di SOMME TASSATE PRECEDENTEMENTE: con riferimento alle somme assoggettate atassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 all’ente che le ha erogate, l’ammontare non dedottonell’anno di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto (rigo E26, codice 5).
FIGLI in AFFIDO: nel prospetto dei familiari a carico è possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affido pre-adottivo, per salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative. In questo caso è necessario compilare la nuova casella «Numero figli in affido pre-adottivo a carico del contribuente».
IMU e IRPEF su IMMOBILI NON LOCATI: il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu, concorre a formare labase imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. In questo caso, nella colonna 12 «Casi particolari Imu» deve essere indicato il codice 3.
CEDOLARE SECCA: nell’ipotesi di opzione per la cedolare secca, è stata ridotta dal 19% al 15% la misura dell’aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna «Utilizzo» della Sezione I del Quadro B).
IMMOBILI LOCATI: per i fabbricati concessi in locazione è ridotta dal 15% al 5% la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell’opzione per il regime della cedolare secca.
ASSICURAZIONI: per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (righi da E8 a E12, codice 12), l’importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% è pari ad euro 630.
LAVORATORI TRANSFRONTALIERI – LIMITE di ESENZIONE dal REDDITO – PROROGA: come stabilito dal co.549 dell’art. 1, L. 147/2013, è stata estesa anche al 2013 l’esenzione da Irpef, nel limite di euro 6.700, per i redditi derivanti da lavoro prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo dello stesso rapporto da lavoratori residenti in zone di frontiera e altri Paesi limitrofi. Tale esenzione non rileva ai fini del calcolo dell’acconto dovuto per il 2014 (modifica dell’art. 1, co. 204, lett. b), L. 244/2007).

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