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Assegno di inclusione dal 01/01/24

La misura sostituisce il reddito di cittadinanza dal 1° gennaio 2024

A partire da ieri, 1° gennaio 2024, è pienamente operativo l’assegno di inclusione (Adi), che sostituisce il reddito di cittadinanza come misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale.



L’art. 2 del DL 48/2023 condiziona l’accesso all’Adi al possesso di una serie articolata di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell’ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, requisiti successivamente specificati dall’INPS con la circolare n. 105/2023 (si veda “Possibile richiedere l’assegno di inclusione” del 19 dicembre 2023).



Fermo restando il possesso di tali requisiti, l’Adi è riconosciuto previa domanda di uno dei componenti dei nuclei familiari nei quali almeno un componente sia in una delle seguenti condizioni:

- con disabilità ex DPCM 159/2013;

- minorenne;

- con almeno 60 anni di età;

- in condizione di svantaggio (disturbi mentali, dipendenze patologiche, ecc.) e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla Pubblica Amministrazione. Tale condizione e l’inserimento nei predetti programmi devono sussistere prima della presentazione della domanda.



A tal proposito, si segnala che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il 29 dicembre scorso il decreto n. 160/2023, con il quale vengono approvate le Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato rivolti alle persone in condizioni di svantaggio. 



La domanda può essere presentata dallo scorso 18 dicembre 2023 in via telematica all’INPS, accedendo tramite SPID almeno di livello 2, CNS o CIE nella sezione dedicata (o tramite patronati e, dal 1° gennaio 2024, CAF) e il richiedente dovrà sottoscrivere, anche contestualmente, un patto di attivazione digitale (PAD), all’interno del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al quale si accede dal portale dell’Istituto dopo la presentazione dell’istanza. In base alle necessità della famiglia si procederà poi alla sottoscrizione del Patto per l’inclusione o del Patto di servizio personalizzato.



Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha precisato che i percettori di reddito di cittadinanza ormai in scadenza non percepiranno automaticamente l’Adi (laddove ne abbiano i requisiti), ma dovranno presentare apposita istanza; la domanda potrà essere presentata a partire da dicembre anche da chi, durante tale mensilità, percepisca ancora il reddito di cittadinanza.



Il beneficio decorrerà dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale (PAD) del nucleo, previo esito positivo della verifica dei requisiti.

Ad esempio, in caso di domanda e sottoscrizione del PAD a dicembre 2023 ed esito positivo dell’istruttoria a gennaio, la misura decorrerà e verrà corrisposta a gennaio 2024. In caso di domanda presentata a gennaio 2024, di sottoscrizione del PAD a maggio e di esito positivo dell’istruttoria a febbraio, l’avvio del pagamento e la decorrenza dell’Adi partirebbero da giugno 2024.



Eccezionalmente, in fase di prima applicazione, per le sole domande che presentino il PAD del nucleo sottoscritto entro il mese di gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio 2024, previo esito positivo della verifica dei requisiti.



Si ricorda inoltre che in questa fase iniziale, per le domande presentate fino al 29 febbraio 2024 in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti per l’erogazione dei mesi di gennaio e febbraio potrà basarsi sull’ISEE valido al 31 dicembre 2023, mentre per l’erogazione del beneficio nei mesi successivi sarà necessario avere un ISEE valido; da marzo 2024, in mancanza di un nuovo ISEE, la prestazione verrà sospesa.



L’assegno verrà erogato mensilmente per un periodo continuativo di 18 mesi (e potrà essere rinnovato previa sospensione di un mese per periodi ulteriori di 12 mesi) tramite la “Carta Adi”; l’importo potrà essere suddiviso tra i componenti maggiorenni che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza (art. 5 del DM 154/2023).



Con riguardo alle somme ancora presenti nelle Carte RdC dal 1° gennaio 2024, il Ministero del Lavoro chiarisce che per effetto dell’abolizione quasi integrale del DL 4/2019, la previsione relativa alla decurtazione del beneficio non speso entro il mese successivo non si applica più e le somme non spese al 31 dicembre 2023 potranno essere utilizzate nei mesi successivi, e comunque entro la scadenza indicata sulla Carta Rdc.



Si segnala infine che l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative per l’applicazione dell’esonero per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro (circ. INPS n. 111/2023).

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