Pronto il nuovo registro revisori tenuto, adesso, dal ministero dell'economia.
Anche gli iscritti all'attuale registro dovranno presentare la domanda di iscrizione, diversamente saranno iscritti d'ufficio con l'applicazione di sanzioni.
Con la domanda dovranno essere comunicati gli incarichi in essere e i corrispettivi per ciascun incarico.
Insieme alla domanda dovra' essere comunicata l'opzione per l'iscrizione nell'elenco dei revisori attivi, ovvero, in mancanza di incarichi, l'opzione per l'iscrizione tra quelli inattivi.
Il Dpr 633/72 prevede, quale principio generale , l’ esenzione Iva per le operazioni immobiliari . Nell'esenzione possono ricadere anche le cessioni effettuate dalle imprese di costruzione: infatti, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 223/2006, la possibilità di applicare l’imposta era limitata alle vendite effettuate entro 4 anni dal termine della costruzione. Con la L. n. 220/2010 il termine e' stato allungato di un anno, quindi per le cessioni effettuate dal 01/01/2011, e' di 5 anni dal termine dei lavori il periodo entro il quale le operazioni scontano l’Iva. Il superamento del periodo quinquennale determina, al momento della vendita dell’immobile, molteplici conseguenze in capo al cedente , tra cui, secondo la R.M. n. 112/E del 2008, l’applicazione del pro-rata generale di cui all’art. 19, co. 5, D.P.R. 633/72 e la rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2. Il problema, in que...