Con la Circolare n. 32 del 26 febbraio l’Inps, sulla base delle disposizioni legislative inerenti la riduzione della spesa pubblica, precisa che a partire da quest’anno non spedirà più tramite posta ai propri sostituiti il modello di certificazione unica dei redditi, che sarà disponibile telematicamente attraverso un’apposita serie di canali (Circolare Inps n. 32).
Il Dpr 633/72 prevede, quale principio generale , l’ esenzione Iva per le operazioni immobiliari . Nell'esenzione possono ricadere anche le cessioni effettuate dalle imprese di costruzione: infatti, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 223/2006, la possibilità di applicare l’imposta era limitata alle vendite effettuate entro 4 anni dal termine della costruzione. Con la L. n. 220/2010 il termine e' stato allungato di un anno, quindi per le cessioni effettuate dal 01/01/2011, e' di 5 anni dal termine dei lavori il periodo entro il quale le operazioni scontano l’Iva. Il superamento del periodo quinquennale determina, al momento della vendita dell’immobile, molteplici conseguenze in capo al cedente , tra cui, secondo la R.M. n. 112/E del 2008, l’applicazione del pro-rata generale di cui all’art. 19, co. 5, D.P.R. 633/72 e la rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2. Il problema, in que...