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Per la responsabilità solidale negli appalti arriva il DURT

Per la responsabilità solidale negli appalti arriva il DURT
Per appaltatori e committenti salta la liquidazione IVA trimestrale, l’obbligo di versamento diventa mensile
Con la richiesta del voto di fiducia sul Ddl di conversione del decreto “Fare”, che verrà apposto questa mattina nell’Aula della Camera, diventa definitivo l’emendamento presentato in Commissione Bilancio dal Movimento 5 Stelle che, con il parere favorevole del Governo, introduce nel nostro ordinamento il DURT (Documento unico di regolarità tributaria) con riferimento alla responsabilità solidale negli appalti.
Proviamo a riepilogare, in estrema sintesi, come cambierà a regime la disciplina prevista dall’art. 35 commi 28 e seguenti del DL 223/2006. Il decreto “Fare” (DL n. 69/2013) ha modificato il citato comma 28, eliminando l’IVA dai tributi per i quali era prevista la responsabilità solidale.
La versione attuale del provvedimento, che verrà confermata anche post conversione, prevede che, in caso di appalto, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’Erario delle sole ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute  dal subappaltatore, relativamente alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
Cambiano invece radicalmente le regole per l’ottenimento dell’esimente. Adesso e f ino all’entrata in vigore del nuovo sistema, la responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore:
- verifica, acquisendo la documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che le ritenute sono state correttamente versate dal subappaltatore (anche tramite autocertif icazione di quest’ultimo);
- oppure ottiene l’asseverazione di un soggetto iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro, o del responsabile dell’assistenza f iscale di un CAF-imprese.
Con il nuovo sistema, invece, la responsabilità solidale è esclusa se l’appaltatore verifica la corretta esecuzione degli adempimenti acquisendo presso uno degli uffici provinciali dell’Agenzia delle Entrate il predetto DURT relativo alla posizione del subappaltatore, attestante l’inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso.
Scritta così, la norma sembrerebbe imporre all’appaltatore di recarsi fisicamente presso gli uffici dell’Agenzia e ottenere il predetto certificato. Il committente invece non richiede nulla, in quanto è stabilito che deve ricevere dall’appaltatore il DURT dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori.
In assenza di questa documentazione, se il committente paga e i versamenti delle ritenute non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore, scattano le sanzioni amministrative da 5.000 a 200.000 euro.
Il successivo comma 28-quater, introdotto sempre dall’emendamento, prevede però che, ai f ini del rilascio del DURT “per via digitale e certificata”, l’Agenzia debba predisporre un apposito portale (leggasi sito internet) al quale possono iscriversi i soggetti che “vi abbiano interesse”.
La norma avrebbe meritato una qualche ulteriore limatura, perché non si capisce se il portale serva all’Agenzia solo per acquisire i dati di appaltatori e subappaltatori (viene, inf atti, richiesto che siano trasmessi i dati contabili e i documenti relativi alle retribuzioni) oppure consenta anche di ottenere il DURT, evitando di recarsi presso gli Uffici.
In ogni caso, per appaltatori e supappaltatori sembra saltare il regime trimestrale di liquidazione dell’IVA, visto che, ai sensi del nuovo comma 28-sexies, i soggetti registrati al portale devono eseguire le liquidazioni e i relativi versamenti entro il termine di cui all’art. 1 comma 1 del DPR 100/1998, vale a dire entro il giorno 16 di ciascun mese.
Tale previsione suscita perplessità per un duplice ordine di motivi. In primo luogo perché incrementa in modo significativo gli adempimenti anche ai soggetti di piccolissime dimensioni che passano da 4 a 12 liquidazioni all’anno; in secondo luogo perché si tratta di adempimenti collegati ad un tributo, l’IVA, che dopo la modifica del decreto “Fare” non c’entra più nulla con la responsabilità solidale.
Le modalità organizzative del nuovo adempimento sono demandate all’Agenzia delle Entrate che vi provvede, con apposito provvedimento, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 69/2013. Con lo stesso provvedimento è stabilita la data di entrata in funzione delle procedure per il rilascio del DURT, che comunque non deve andare oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione.
Il legislatore sembra quindi imporre all’Agenzia un termine massimo di 6 mesi per l’applicazione della nuova procedura di certificazione. Peraltro, se le modalità organizzative venissero emanate in ritardo, vi sarebbe un problema di compatibilità dell’entrata in vigore della nuova disciplina con lo Statuto dei diritti  del contribuente, che vieta adempimenti a carico dei contribuenti con scadenza anteriore al 60° giorno dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni.
Nel frattempo, IVA a parte, tutto resta come prima.

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