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Per le societa' agricole ripristinati i regimi agevolati

La Legge di stabilita’ ripristina, per tutte le societa’ che operano in agricoltura, ad esclusione delle spa, i regimi agevolati di determinazione del reddito d’impresa.
Con la finanziara del 2007 infatti il legislatore aveva previsto per le snc, sas, srl e cooperative che rivestono la qualifica di societa’ agricola, la possibilita’ di optare per la tassazione su base catastale, ovvero un regime fiscale di favore di determinazione del reddito.
Le societa’ possono qualificarsi come agricole se:
  • l’oggetto sociale prevede l’esercizio esclusivo delle attivita’ ex art. c.c.;
  • la ragione o denominazione sociale contiene l’indicazione di societa’ agricola.
L’opzione deve essere comunicata nella prima dichiarazione Iva (da presentarsi anche, in caso di esonero, appositamente) e la scelta vincola la societa’ per almeno un triennio.
Ricordiamo che rientra nella determinazione analitica del reddito anche l’attivita’ agrituristica.
Limiti: le societa’ agricole che hanno iniziato l’attivita’ nel 2013 potranno potranno esercitare l’opzione per la determinazione catastale del reddito solo per il secondo esercizio, quindi il 2014, mentre quelle costituite prima del 2013 potranno continuare a determinare il reddito come negli anni precedenti, quindi senza soluzione di continuita’.

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