Passa ai contenuti principali

2024: La consulenza tributaria la faranno le Entrate. Gratis

La consulenza tributaria la faranno le Entrate. Gratis
La consulenza fiscale ora la farà l’Agenzia delle entrate. O meglio, i nuovi servizi di consultazione rapida, basati su sistemi di intelligenza artificiale che forniranno, gratuitamente, risposte ai quesiti interpretativi o applicativi esposti dai contribuenti
Agenzia delle Entrate
Ai contribuenti meno strutturati la consulenza fiscale la farà l'Agenzia delle entrate. O meglio, i nuovi servizi di consultazione rapida, basati su sistemi di intelligenza artificiale che forniranno, gratuitamente, risposte ai quesiti interpretativi o applicativi esposti dai contribuenti. Dal punto di vista giuridico la soluzione fornita dai nuovi sistemi software dell'Agenzia delle entrate garantirà al contribuente gli effetti previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge n.212/2000 (tutela dell'affidamento e della buona fede) costituendo una causa di disapplicazione delle sanzioni e la non debenza degli interessi moratori per il contribuente che vi si sia adeguato.

Riforma fiscale e manovra: iscriviti al settimo Forum dei commercialisti in programma il 29 gennaio 2024

Il nuovo servizio di consulenza gratuita ai contribuenti di minori dimensioni è previsto nel nuovo articolo 10-nonies dello statuto introdotto dal decreto legislativo n.219 del 3 gennaio 2024 (pubblicato in G.U. n.3 del 3 gennaio 2024) il cui titolo è appunto: “Consultazione semplificata”. Destinatari del nuovo servizio saranno le persone fisiche, anche non residenti, e i contribuenti di minori dimensioni, come le società di persone, che adottano regimi di contabilità semplificata.

Non potranno invece avvalersi del nuovo servizio né le società di persone in contabilità ordinaria né le società di capitali e gli enti.

Difficile comprendere il motivo di una tale discriminazione tenuto conto del fatto che il diritto d'interpello, l'unica valida alternativa al nuovo servizio di consulenza sopra descritta, è divenuto ora più difficile da utilizzare e comporta sempre il pagamento di un contributo.

Come funziona il nuovo servizio di consulenza
Ciò detto vediamo, più in dettaglio, come funzionerà il nuovo servizio di consulenza gratuita offerto dall'Agenzia delle entrate.

In primo luogo, è necessario premettere come tale nuovo servizio non pregiudichi le regole attuali riguardanti i call center dell'amministrazione finanziaria.

Il nuovo servizio sarà fruibile gratuitamente avvalendosi dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, previa richiesta del contribuente che dovrà essere specificamente riferita ad un caso concreto e personale. Si potrà accedere al nuovo servizio sia direttamente che tramite di intermediari specificamente delegati.

Una volta inoltrato il quesito il sistema procederà all'interrogazione di una apposita banca dati, di nuova costituzione, che raccoglie, debitamente classificati e categorizzati, tutti gli atti di prassi che esprimono indirizzi interpretativi fra i quali: risposte a istanze di interpello, risoluzioni, principi di diritto.

Il sistema di intelligenza artificiale che supporta il nuovo servizio, guiderà il contribuente nella ricerca della soluzione del quesito interpretativo o applicativo esposto nella sua richiesta.

Se nella banca dati non è presente un precedente conforme al problema rappresentato o quando non è possibile individuare in maniera inequivoca la risposta, il sistema procederà, sempre in modalità telematica, ad informare il contribuente, che, in relazione alla specifica questione, può presentare un'istanza di interpello secondo la nuova disciplina che caratterizza quest'ultimo istituto.

Il terzo comma del nuovo articolo 10-nonies della legge n.212/2000 precisa che la risposta fornita dal sistema produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 2, esclusivamente nei confronti del contribuente istante. Si tratta, come già anticipato, del fatto che al contribuente che si sia conformato alla soluzione fornita dal nuovo servizio di consultazione semplificata non verranno irrogate sanzioni né richiesti interessi di mora nel caso in cui, successivamente, l'amministrazione finanziaria modifichi la sua interpretazione in relazione al quesito formulato.

Il comma 4 del nuovo articolo 10-nonies prevede, infine, che l'utilizzazione del nuovo servizio costituisca condizione di ammissibilità ai fini della presentazione delle istanze di interpello da parte dei contribuenti ammessi al nuovo servizio stesso. Ciò significa che tali contribuenti, prima di inoltrare una richiesta di interpello, dovranno dimostrare di aver preventivamente utilizzato il nuovo servizio di consultazione semplificata offerto dall'ADE senza aver però ottenuto risposta per l'assenza di precedenti di prassi utilizzabili.

Quello in oggetto costituisce un ulteriore utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito tributario che va ad aggiungersi a quelli già previsti in altre disposizioni sia della riforma fiscale che della legge di bilancio 2024 (legge n.213 del 30 dicembre 2023).

Si tratta di una vera e propria sfida che l'amministrazione finanziaria lancia all'intero sistema che ruota attorno al panorama fiscale. Se i nuovi strumenti svolgeranno bene il loro compito molti contribuenti troveranno più conveniente rivolgersi direttamente all'Agenzia delle entrate piuttosto che ad un consulente esterno. E non sarà solo l'aspetto economico che li spingerà in quella direzione ma anche, e forse soprattutto, la garanzia della non applicazione di sanzioni né di interessi moratori che solo i nuovi servizi telematici di consultazione semplificata possono offrire.

Il nuovo servizio non partirà però da subito subito. La relazione illustrativa del decreto legislativo attuativo della riforma fiscale precisa, infatti, che la disciplina di dettaglio del nuovo istituto e le sue modalità concrete di funzionamento restano affidate a futuri interventi normativi..

Post popolari in questo blog

Iva e cessione di immobili abitativi oltre il quinquennio dalla costruzione o ristrutturazione

Il Dpr 633/72 prevede, quale  principio generale , l’ esenzione Iva per le operazioni immobiliari . Nell'esenzione possono ricadere anche le cessioni effettuate dalle imprese di costruzione: infatti, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 223/2006, la possibilità di applicare l’imposta era limitata alle vendite effettuate entro 4 anni dal termine della costruzione. Con la L.  n. 220/2010 il termine e' stato allungato di un anno, quindi per le cessioni effettuate dal 01/01/2011, e' di 5 anni dal termine dei lavori il periodo entro il quale le operazioni scontano l’Iva. Il superamento del periodo quinquennale determina, al momento della vendita dell’immobile, molteplici conseguenze in capo al cedente , tra cui, secondo la R.M. n. 112/E del 2008, l’applicazione del pro-rata generale di cui all’art. 19, co. 5, D.P.R. 633/72  e la rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2. Il problema, in que...

Reverse charge d’obbligo anche con fattura con IVA Da Telefisco 2011 nuovi chiarimenti anche sulle novità applicabili dal 2010 in tema di territorialità

Da Telefisco 2011 arrivano nuovi chiarimenti in materia di territorialità e di “reverse charge”. Un primo chiarimento riguarda le modalità di recupero dell’imposta per le operazioni di natura finanziaria con controparte extracomunitaria. Nello specifico, tali operazioni, se rese nei confronti di “ privati ” stabiliti fuori della Comunità, benché escluse da IVA in quanto extraterritoriali, consentono l’esercizio del diritto di detrazione ai sensi dell’art. 19, comma 3, lett. a- bis ), del DPR n. 633/1972.

Contratti di leasing, pronte le modalità per il versamento della sostitutiva Le ha stabilite un provvedimento di ieri delle Entrate, per i contratti in corso di esecuzione al 1° gennaio 2011. Pagamento entro il 31 marzo

Con un provvedimento di ieri, 14 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per versare l’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di leasing immobiliare in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011 , nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione dei dati catastali degli immobili oggetto di cessione, risoluzione e di proroga di contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010 (modello “CDC”).