Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (anche non pericolosi) è necessaria l’iscrizione all’apposito Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, come nelle ipotesi di gestione di impianti dove si svolgono le operazioni di smaltimento e recupero, commercializzazione di rifiuti, bonifica di siti e di beni contenenti amianto. Accanto a tali soggetti, che in un certo senso si possono considerare operatori “professionali” del settore rifiuti, sono stati individuati altri soggetti che, al ricorrere di alcune circostanze, possono essere obbligati all’iscrizione all’Albo. Si tratta, in particolare, di quei soggetti che ai sensi dell’articolo 212 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 trasportano, per conto proprio, i rifiuti (pericolosi e non) prodotti in riferimento all’attività svolta. Tale previsione, di fatto, estende l’obbligo di iscrizione all’albo ad un numero particolarmente elevato di soggetti: si fa riferimento, a titolo esem...
Appunti per l'impresa