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Trasporto dei propri rifiuti solo con l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (anche non pericolosi) è necessaria l’iscrizione all’apposito Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, come nelle ipotesi di gestione di impianti dove si svolgono le operazioni di smaltimento e recupero, commercializzazione di rifiuti, bonifica di siti e di beni contenenti amianto. Accanto a tali soggetti, che in un certo senso si possono considerare operatori “professionali” del settore rifiuti, sono stati individuati altri soggetti che, al ricorrere di alcune circostanze, possono essere obbligati all’iscrizione all’Albo. Si tratta, in particolare, di quei soggetti che ai sensi dell’articolo 212 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 trasportano, per conto proprio, i rifiuti (pericolosi e non) prodotti in riferimento all’attività svolta. Tale previsione, di fatto, estende l’obbligo di iscrizione all’albo ad un numero particolarmente elevato di soggetti: si fa riferimento, a titolo esemplificativo, a ristrutturatori, giardinieri, ed in generale a quelle professioni artigiane (ma non solo) per cui lo smaltimento dei rifiuti potrebbe avvenire attraverso mezzi propri, quale il furgone utilizzato per il trasporto degli attrezzi. Tali ipotesi, che spesso non vengono prese in considerazione dagli stessi titolari (sia per la gestione meramente interna di tale particolare dell’attività, sia per la non pericolosità dei rifiuti trattati), devono essere comunicate allo Studio, che si attiverà per presentare apposita domanda di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

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