Passa ai contenuti principali

Trasporto dei propri rifiuti solo con l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (anche non pericolosi) è necessaria l’iscrizione all’apposito Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, come nelle ipotesi di gestione di impianti dove si svolgono le operazioni di smaltimento e recupero, commercializzazione di rifiuti, bonifica di siti e di beni contenenti amianto. Accanto a tali soggetti, che in un certo senso si possono considerare operatori “professionali” del settore rifiuti, sono stati individuati altri soggetti che, al ricorrere di alcune circostanze, possono essere obbligati all’iscrizione all’Albo. Si tratta, in particolare, di quei soggetti che ai sensi dell’articolo 212 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 trasportano, per conto proprio, i rifiuti (pericolosi e non) prodotti in riferimento all’attività svolta. Tale previsione, di fatto, estende l’obbligo di iscrizione all’albo ad un numero particolarmente elevato di soggetti: si fa riferimento, a titolo esemplificativo, a ristrutturatori, giardinieri, ed in generale a quelle professioni artigiane (ma non solo) per cui lo smaltimento dei rifiuti potrebbe avvenire attraverso mezzi propri, quale il furgone utilizzato per il trasporto degli attrezzi. Tali ipotesi, che spesso non vengono prese in considerazione dagli stessi titolari (sia per la gestione meramente interna di tale particolare dell’attività, sia per la non pericolosità dei rifiuti trattati), devono essere comunicate allo Studio, che si attiverà per presentare apposita domanda di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Post popolari in questo blog

Reverse charge d’obbligo anche con fattura con IVA Da Telefisco 2011 nuovi chiarimenti anche sulle novità applicabili dal 2010 in tema di territorialità

Da Telefisco 2011 arrivano nuovi chiarimenti in materia di territorialità e di “reverse charge”. Un primo chiarimento riguarda le modalità di recupero dell’imposta per le operazioni di natura finanziaria con controparte extracomunitaria. Nello specifico, tali operazioni, se rese nei confronti di “ privati ” stabiliti fuori della Comunità, benché escluse da IVA in quanto extraterritoriali, consentono l’esercizio del diritto di detrazione ai sensi dell’art. 19, comma 3, lett. a- bis ), del DPR n. 633/1972.

Deducibilita' sponsorizzazioni sportive: Cassazione

Con  Sentenza 15 aprile 2011, n. 08679,  la  Corte di Cassazione  ha stabilito che  i   costi delle sponsorizzazioni sportive  sono  spese di rappresentanza  e quindi fiscalmente deducibili nei limiti dell’art.  108, comma 2   TUIR  (art. 74, comma 2, vecchio TUIR). Tali costi, rispetto alle spese pubblicitarie, sono volti, infatti,  alla crescita d’immagine e di prestigio  dell’impresa ed a potenziare le sue  possibilità di sviluppo  e non all’incremento commerciale.

BILANCIO – DEPOSITO AL REGISTRO DELLE IMPRESE – NUOVE TASSONOMIE XBRL

BILANCIO – DEPOSITO AL REGISTRO DELLE IMPRESE – NUOVE TASSONOMIE XBRL L’Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica Amministrazione (DigitPA) comunica che, dal 4.2.2011, è disponibile nel sito www.digitpa.gov.it la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio, ex art. 3, co. 1, D.P.C.M. 10.12.2008. Le nuove tassonomie sono disponibili nel predetto sito alla pagina http://www.digitpa.gov.it/principali-attivit%C3%A0/xbrl-extensible-business-reporting-language. Pertanto, l’obbligo di presentazione in tale formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.