Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (anche non pericolosi) è necessaria l’iscrizione all’apposito Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, come nelle ipotesi di gestione di impianti dove si svolgono le operazioni di smaltimento e recupero, commercializzazione di rifiuti, bonifica di siti e di beni contenenti amianto. Accanto a tali soggetti, che in un certo senso si possono considerare operatori “professionali” del settore rifiuti, sono stati individuati altri soggetti che, al ricorrere di alcune circostanze, possono essere obbligati all’iscrizione all’Albo. Si tratta, in particolare, di quei soggetti che ai sensi dell’articolo 212 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 trasportano, per conto proprio, i rifiuti (pericolosi e non) prodotti in riferimento all’attività svolta. Tale previsione, di fatto, estende l’obbligo di iscrizione all’albo ad un numero particolarmente elevato di soggetti: si fa riferimento, a titolo esemplificativo, a ristrutturatori, giardinieri, ed in generale a quelle professioni artigiane (ma non solo) per cui lo smaltimento dei rifiuti potrebbe avvenire attraverso mezzi propri, quale il furgone utilizzato per il trasporto degli attrezzi. Tali ipotesi, che spesso non vengono prese in considerazione dagli stessi titolari (sia per la gestione meramente interna di tale particolare dell’attività, sia per la non pericolosità dei rifiuti trattati), devono essere comunicate allo Studio, che si attiverà per presentare apposita domanda di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
Il Dpr 633/72 prevede, quale principio generale , l’ esenzione Iva per le operazioni immobiliari . Nell'esenzione possono ricadere anche le cessioni effettuate dalle imprese di costruzione: infatti, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 223/2006, la possibilità di applicare l’imposta era limitata alle vendite effettuate entro 4 anni dal termine della costruzione. Con la L. n. 220/2010 il termine e' stato allungato di un anno, quindi per le cessioni effettuate dal 01/01/2011, e' di 5 anni dal termine dei lavori il periodo entro il quale le operazioni scontano l’Iva. Il superamento del periodo quinquennale determina, al momento della vendita dell’immobile, molteplici conseguenze in capo al cedente , tra cui, secondo la R.M. n. 112/E del 2008, l’applicazione del pro-rata generale di cui all’art. 19, co. 5, D.P.R. 633/72 e la rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2. Il problema, in que...