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Visualizzazione dei post con l'etichetta Compensazioni

Dichiarazioni Iva: compensazioni e visto di conformita'

Il credito Iva va stratificato secondo le seguenti indicazioni: importo a credito sino a 5.000 euro . In tal caso si può operare liberamente la compensazione sia con riferimento al momento di utilizzo che in relazione al canale utilizzato. Non è previsto il rilascio del visto di conformità. importo a credito da 5.001 a 15.000 euro . La compensazione del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale ovvero dell’istanza modello TR per quella infrannuale da cui il credito emerge. La logica è quella per la quale prima di poter utilizzare il credito IVA in compensazione è necessario mettere in condizioni l’Amministrazione Finanziaria di eseguire un controllo sulle operazioni da cui scaturisce il credito. Questi soggetti sono stati invitati ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia (Entratel o Fi...

Dal 2 aprile 2012 compensazioni Iva a quota E. 5.000

A partire dalle compensazioni dl credito IVA eseguite da oggi, 2 aprile 2012, i contribuenti devono tener conto del nuovo limite di euro 5.000, così come stabilito dall’art. 8, commi 18 e 19, del DL n. 16/2012. Tale decreto, infatti, al fine di contrastare gli abusi nell’utilizzo dei crediti IVA in compensazione, ha ridotto da 10.000 a 5.000 euro annui il limite entro cui la compensazione orizzontale può avvenire liberamente. Oltre tale limite, infatti, la stessa può esclusivamente avvenire attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero dell’istanza da cui emerge il credito. È rimasta, invece, invariata la soglia di 15.000 euro oltre la quale è necessario il visto di conformità sulla dichiarazione annuale, oppure la sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo di controllo contabile. Il Provvedimento emanato, ai sensi del comma 20 del predet...

Beni ai soci, spesometro e compensazioni Iva: "rimandati" a settembre

Beni ai soci, spesometro e compensazioni Iva:  raffica di rinvii in arrivo.  Sono attesi per oggi, infatti, gli interventi con note ufficiali di Attilio  Befera, direttore dell’Agenzia delle entrate su tre diversi adempimenti che, con il ravvicinarsi delle scadenze, stanno facendo aumentare le richieste di chiarimento da parte delle associazioni di imprese e professionisti. Nel primo caso, la comunicazione dei beni  ai soci, confermando le anticipazioni  di ItaliaOggi,  l’Agenzia dovrebbe consentire l’invio dei dati a settembre, o  in alternativa a ottobre. Fonte: Italia Oggi

Chiarimenti in merito a compensazione credito Iva

Con Circolare 19 aprile 2011, n. 16, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte ad alcuni quesiti sorti fra gli operatori in conseguenza all’introduzione delle nuove regole in materia di controllo delle compensazioni dei crediti IVA. In particolare, è stato precisato che: la compensazione del credito IVA annuale 2009 è possibile anche nel corso del 2011, dato che questo può continuare ad essere utilizzato fino alla data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2010; non concorrono al raggiungimento del limite di 10.000 euro, riferito al credito annuale 2010, le eventuali compensazioni di crediti IVA relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi, dalle istanze mod. IVA TR presentate nel corso del 2010); in caso di correzione di errori nell’indicazione dell’annualità di un credito IVA in un Mod. F24, tale importo viene riattribuito all’annualità corretta e concorre di conseguenza al plafond (euro 10.000/...

Compensare e pagare via web, facile con il nuovo estratto conto

Compensare e pagare via web, facile con il nuovo estratto conto Equitalia annuncia il restyling e pubblica sul proprio sito una guida che accompagna il cittadino passo dopo passo Per l’estratto conto on line un restyling nel segno dell’approfondimento. A circa due anni dall’operatività del servizio, la Società di riscossione nazionale annuncia, con un comunicato  stampa, la possibilità per i contribuenti che accedono alla “memoria” di Equitalia, di trovare informazioni dettagliate sullo stato dei propri debiti. Debiti ai raggi X Oltre a poter verificare che un provvedimento a proprio favore sia stato effettivamente recepito dall’ente riscossore e che sia stata portata a conclusione la procedura di sgravio della cartella, o sia stata effettivamente annullata una multa su sentenza, ora, ad esempio, sarà più facile capire il percorso di un tributo da pagare ovvero perché una determinata somma sia stata così quantificata. Il nuovo estratto conto fornirà, infatti, l’opportunità di vi...

Niente preclusione per la compensazione «verticale» La circ. 13 dell’Agenzia ha fornito gli attesi chiarimenti sul divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo

Niente preclusione per la compensazione «verticale» La circ. 13 dell’Agenzia ha fornito gli attesi chiarimenti sul divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo Con la circolare n. 13 di ieri, 11 marzo 2011, si chiude il cerchio della disciplina relativa al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro, introdotta dall’art. 31 del DL 78/2010 e operativa dal 1° gennaio 2011. Tra le indicazioni fornite, la citata circolare, al paragrafo 6, chiarisce che il nuovo divieto riguarda le sole compensazioni c.d. “ orizzontali ” (o “esterne”), cioè quelle che riguardano crediti e debiti di diversa natura (es. credito IVA con ritenute IRPEF, credito IRES con contributi INPS, ecc.) e che

Confermata la linea dura sul divieto di compensazione L’Agenzia delle Entrate precisa che il calcolo del limite di 1.500 euro deve tenere conto di sanzioni, interessi e aggi

Nel corso di Telefisco 2011, alcuni chiarimenti sono stati dedicati alla portata applicativa del divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti erariali e relativi accessori iscritti a ruolo per un importo superiore a 1.500 euro. Come noto, ai sensi dell’art. 31 del DL 78/2010, dal 1° gennaio 2011 è in vigore la disciplina che introduce ulteriori limiti alla compensazione dei crediti nel modello F24. Sulla tematica, l’Agenzia delle Entrate è già intervenuta con il comunicato stampa del 14 gennaio 2011, affermando l’inapplicabilità delle sanzioni, in presenza di particolari condizioni, sino all’emanazione del decreto ministeriale disciplinante la possibilità di pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

Sanzioni congelate sul blocco delle compensazioni L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro, scatteranno solo quando sarà emanato il DM attuativo

Per le compensazioni effettuate sino a quando non sarà emanato il provvedimento attuativo delle disposizioni che consentono, invece, di azzerare le posizioni debitorie con crediti delle stesse imposte, non saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 31 della manovra estiva (DL 78/2010, conv. L. 122/2010). In ogni caso, ai fini della limitazione prevista dalla norma, il debito definitivo non consente di compensare crediti anche per importi eccedenti il debito stesso. Di fatto, dunque, si deve prima eliminare la posizione debitoria se superiore a 1.500 euro , laddove riferita a debiti erariali.

Dal 1° gennaio, il «ruolo» blocca la compensazione

Il divieto di compensazione dei crediti scatta in presenza di debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a 1.500 euro È operativo, dal 1° gennaio 2011, il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali, introdotto dalla “ manovra correttiva ”, per i contribuenti che hanno debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a 1.500 euro. In assenza di chiarimenti ufficiali, il divieto di compensazione sembra riguardare i modelli F24 presentati a partire dalla suddetta data e, in particolare, i pagamenti in scadenza il 17 gennaio 2011 (essendo il 16 giorno festivo).